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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34862/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata era stata condannata dal Tribunale di Milano il 25 novembre 2025 per rapina impropria ex art. 628, secondo comma, c.p.; la Corte di appello di Milano aveva confermato integralmente la condanna. Secondo gli accertamenti richiamati in sentenza, dopo essersi impossessata di alcolici, l’imputata aveva aggredito gli addetti alla vigilanza con calci e pugni, sputi e morsi, nel tentativo di divincolarsi e prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Con il primo motivo, la difesa denunciava la violazione degli artt. 438 e 442 c.p.p., sostenendo che il referto di pronto soccorso, trasmesso dalla polizia giudiziaria alla cancelleria del Tribunale e non ritualmente acquisito al fascicolo del pubblico ministero, non fosse utilizzabile nel giudizio abbreviato. Con il secondo motivo chiedeva la riqualificazione del fatto in tentata rapina, assumendo che i calci, i pugni, gli sputi e i morsi non avessero raggiunto i destinatari. Con il terzo e il quarto motivo, trattati unitariamente, contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo e la motivazione sul punto, sostenendo che la condotta durante l’attesa delle forze dell’ordine non fosse diretta a conservare il possesso della refurtiva né a fuggire. Una missiva trasmessa dal padre dell’imputata chiedeva inoltre un trattamento sanzionatorio meno severo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché il referto medico era stato acquisito agli atti il 30 settembre 2025, prima della richiesta di giudizio abbreviato presentata il 26 novembre 2025; in tale rito, gli atti indicati dall’art. 442, comma 1-bis, c.p.p. sono utilizzabili e la documentazione sanitaria, acquisita in precedenza come atto d’indagine suppletiva, rientrava nella provvista probatoria. La richiesta di rito abbreviato, successiva all’acquisizione e non subordinata a un’integrazione probatoria, non mutava tale conclusione. Le ulteriori censure sono state ritenute inammissibili perché reiteravano doglianze già correttamente disattese in appello e non superavano la soglia di ammissibilità. La Corte ha comunque rilevato che la condotta aggressiva risultava accertata nei precedenti gradi, integrava violenza rilevante per la rapina impropria ed era consapevolmente diretta ad assicurare il possesso degli alcolici sottratti e/o l’impunità, liberandosi degli addetti alla vigilanza prima dell’arrivo degli operanti. La condanna d’appello è rimasta ferma. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; il testo non indica l’entità della pena.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La trattazione in cassazione può svolgersi in forma scritta, senza la presenza delle parti, quando manca una rituale richiesta di discussione orale.

  • art. 628, comma 2, c.p.

    La reazione dell’imputata successivamente all’impossessamento della refurtiva, con ogni evidenza, integra, dunque, una condotta di «violenza e minaccia» rilevante ex art. 628, secondo comma, cod. pen.

    La violenza esercitata dopo l’impossessamento della refurtiva integra la rapina impropria quando è funzionale a conservare il possesso della cosa o a conseguire l’impunità.

  • art. 438, comma 5, c.p.p.

    Peraltro, «l’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini di prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria […]» (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.).

    La richiesta di giudizio abbreviato può essere subordinata a un’integrazione probatoria, ferma restando l’utilizzabilità degli atti contemplati dall’art. 442, comma 1-bis, c.p.p.

  • art. 442, comma 1-bis, c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., infatti, «ai fini della deliberazione, il giudice utilizza tutti gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’art. 416, comma 2, la documentazione di cui all’art. 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza».

    Nel giudizio abbreviato il giudice utilizza gli atti e la documentazione indicati dalla disposizione, oltre alle prove assunte in udienza; nel caso deciso, il referto acquisito prima della richiesta di rito era utilizzabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

    In caso di rigetto del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti e la documentazione compresi nella provvista probatoria indicata dall’art. 442, comma 1-bis, c.p.p.; la documentazione acquisita prima della richiesta di rito può esservi ricompresa anche se trasmessa dagli operanti alla cancelleria, quando abbia natura di atto d’indagine suppletiva. La richiesta di rito abbreviato, se non subordinata a integrazione probatoria, non esclude l’utilizzabilità di tali atti.
  • La violenza esercitata dopo l’impossessamento della refurtiva integra la rapina impropria quando, secondo la ricostruzione concreta, è diretta a conservare il possesso della cosa sottratta o a procurare l’impunità, anche liberandosi degli addetti alla vigilanza prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
  • Una condotta aggressiva concretamente accertata, consistita in calci, pugni, sputi e morsi contro gli addetti alla vigilanza dopo la sottrazione, può costituire la violenza richiesta per la rapina impropria; la tesi difensiva secondo cui gli atti non avrebbero raggiunto i destinatari non supera la valutazione di merito quando contrasta con gli accertamenti confermati nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieRapinaRiti alternativiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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