Cassazione Penale, Sentenza n. 22017/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: errata applicazione del combinato disposto degli artt. 5 e 615-ter cod. pen. e violazione del principio di legalità e non retroattività di pronunce giurisprudenziali sfavorevoli. La difesa sosteneva che la Corte d'appello aveva fondato la condanna su un principio di diritto (Sez. U Savarese, 18/05/2017) intervenuto dopo i fatti (giugno 2016) e contrario al precedente indirizzo Sez. U Casani (27/10/2011), rendendo imprevedibile la rilevanza penale della condotta del pubblico ufficiale abilitato ad accedere al sistema informatico per finalità estranee.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'evoluzione giurisprudenziale (dalle sezioni semplici e dalle Sezioni unite, inclusa la pronuncia Savarese) fosse ragionevolmente prevedibile al momento del fatto e non configurasse un overruling imprevedibile in malam partem. Di conseguenza è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto penalmente responsabilie l'imputato per accesso abusivo ex art. 615-ter cod. pen., con la condanna già inflitta (pena di sei mesi di reclusione a seguito della riforma operata in appello) e l'obbligo di risarcimento alla parte civile; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
Norma che punisce l'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici. La Corte ha interpretato, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, che anche l'accesso o il permanere nel sistema da parte di soggetti abilitati può integrare il reato quando le operazioni siano "ontologicamente estranee" alle finalità per cui l'accesso è stato attribuito, ovvero costituiscano abuso o sviamento dei poteri conferiti.
Sez. U, 18/05/2017 (Savarese)
«integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita»
Le Sezioni unite hanno chiarito che il criterio rilevante non è solo la mera violazione tecnica delle prescrizioni di accesso, ma anche l'utilizzo del potere di accesso per finalità sostanzialmente diverse da quelle istituzionalmente consentite.
Sez. U, 27/10/2011 (Casani)
«integra il delitto previsto dall'art. 615 ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema»
Pronuncia che ha posto le basi per la valutazione dell'abusività anche in presenza di soggetti abilitati, concentrandosi sui limiti e sulle condizioni oggettive poste dal titolare del sistema; in seguito è stata integrata/precisata dalle successive pronunce.
art. 7 CEDU
Rilevanza del divieto di retroattività di norme penali sfavorevoli e della prevedibilità dell'interpretazione giurisprudenziale: la Corte nazionale non può applicare retroattivamente un'interpretazione peggiorativa se essa non era ragionevolmente prevedibile al momento del fatto.
art. 2 cod. pen. e art. 25 Cost.
Richiamati come principi nazionali affini al principio della legalità e della certezza del diritto in materia penale; impongono che la fattispecie e la sua interpretazione penalizzante siano prevedibili.
Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 1
Richiamata in giurisprudenza per discutere il rispetto dei principi dell'attività amministrativa (imparzialità e trasparenza) e per valutare se l'uso del sistema informatico sia 'ontologicamente' coerente con le funzioni attribuite all'agente pubblico.
Massime di principio
- L'accesso a sistemi informatici da parte di soggetti abilitati può integrare il reato di cui all'art. 615-ter quando le operazioni compiute siano "ontologicamente estranee" alle finalità per le quali l'accesso era stato attribuito: non conta solo la violazione tecnica delle regole, ma anche l'uso dei poteri per scopi divergentì.
- L'applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole non è ammessa se tale interpretazione non era ragionevolmente prevedibile al momento del fatto; la presenza di un dibattito giurisprudenziale e di decisioni successive che segnalano una tendenza a specificare la norma possono rendere prevedibile il mutamento.
- In presenza di giurisprudenza contrastante, l'affidamento dell'imputato su un precedente non è sempre assoluto: conta l'esistenza di segnali concreti (orientamenti delle sezioni, pronunce di merito e delle sezioni semplici) che potessero far ragionevolmente prevedere l'evoluzione interpretativa.
- Per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio è consigliabile documentare la legittimità e la finalità istituzionale dell'accesso ai sistemi informatici (es. motivazione, autorizzazioni, necessità operative) per potersi difendere rispetto a contestazioni di abuso o sviamento di poteri.
- Nella valutazione della colpevolezza conta sia l'elemento oggettivo (superamento di limiti o condizioni previste dal titolare del sistema) sia il contesto probatorio che dimostri l'assenza di una reale esigenza istituzionale per l'accesso o il carattere di 'monitoraggio' non giustificato.
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