Cassazione Penale, Sentenza n. 32407/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Turiano impugnava l'ordinanza che aveva respinto il suo reclamo per il trattenimento di una missiva indirizzata a lui e apparentemente proveniente dal difensore. Sosteneva che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 18/2022 (e richiamando anche orientamenti di legittimità), non fosse più necessaria l'attestazione/autentica prevista dall'art. 35 disp. att. cod. proc. pen. per riconoscere la corrispondenza come "per ragioni di giustizia" e che bastasse l'assunzione di paternità del mittente o un controllo della polizia penitenziaria per accertarne la provenienza; chiedeva la consegna della corrispondenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che la sentenza della Corte costituzionale n.18/2022 non ha abolito le formalità previste (art. 35 disp. att. cod. proc. pen. e relative prescrizioni) necessarie perché la corrispondenza tra detenuto e difensore sia sottratta a controllo; ha ribadito che, in assenza dell'autentica del presidente del Consiglio dell'Ordine o di suo delegato e delle indicazioni richieste, la busta può essere sottoposta a controllo e trattenuta se necessario per l'ordine e la sicurezza. Ha inoltre osservato che il reclamo del detenuto verteva solo sulla legittimità del trattenimento e non chiedeva formalmente la consegna, per cui il Tribunale non poteva pronunciarsi sulla mancata inoltro. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario
La normativa sul regime differenziato giustifica limiti alla corrispondenza per finalità di sicurezza; la Corte costituzionale ha limitato l'interpretazione che avrebbe esteso indiscriminatamente il visto di censura anche alle comunicazioni con i difensori.
sentenza Corte costituzionale 24 gennaio 2022, n. 18
non in forma estesa nel testo ma richiamata
Ha dichiarato profili di incostituzionalità rispetto a un'interpretazione che avrebbe esteso il visto di censura, ma non ha eliminato le formalità previste per qualificare la corrispondenza come "per ragioni di giustizia"; riconosce la necessità di bilanciamento tra diritto di difesa e esigenze di sicurezza.
art. 35 disp. att. cod. proc. pen.
comma 1 e 2: la busta deve riportare nome e cognome dell'imputato, nome cognome e qualifica del difensore, la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione; "quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato"
Queste formalità sono requisito conditio sine qua non per escludere il controllo e il visto di censura: in mancanza è legittimo il controllo e il trattenimento della corrispondenza.
art. 103 cod. proc. pen.
comma 6: "sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato"
Stabilisce il divieto di controllo quando la corrispondenza è riconoscibile secondo le prescrizioni; tuttavia l'esenzione è condizionata al rispetto delle formalità richiamate dall'art. 35.
art. 18-ter Ord. pen.
comma 2: le disposizioni sul controllo della corrispondenza non si applicano qualora la corrispondenza sia indirizzata ai difensori
Conferma il principio di particolare tutela delle comunicazioni difensive, ma subordinandolo al rispetto delle formalità che ne garantiscono l'identificabilità.
Circolare DAP (art. 16.4)
previsione circa "consegna atti e documenti processuali" e necessità di indicare il numero del procedimento e conferma che il difensore è regolarmente nominato
La circolare organizza procedure operative per verificare la pertinenza della corrispondenza ai fini difensivi e per evitare accessi indebiti al contenuto; è ritenuta conforme alla legge e alle esigenze di sicurezza.
giurisprudenza della Corte di cassazione (es. sentenze 22/6/2020 n.23820; 20/2/2019 n.21737; 28/2/2019 n.27571)
richiamate come precedenti
Decisioni che ammettono controlli in assenza delle formalità richieste e che possono ritenersi compatibili con il diritto di difesa quando le formalità non sono rispettate.
Massime di principio
- La corrispondenza tra detenuto sottoposto al 41-bis e il difensore è sottratta al controllo solo se rispetta le formalità previste dall'art.35 disp. att. cod. proc. pen. (indicazioni anagrafiche, dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia", autenticazione della sottoscrizione del difensore da parte del Presidente dell'Ordine o suo delegato).
- La sentenza della Corte costituzionale n.18/2022 non abroga tali formalità: il diritto di difesa va bilanciato con esigenze di sicurezza e le formalità servono a garantire la riconoscibilità effettiva della corrispondenza difensiva.
- In assenza delle formalità, la polizia penitenziaria e l'amministrazione possono sottoporre la missiva a controllo e trattenerla se vi sono ragioni di ordine e sicurezza; successivi rimedi vanno esperiti con istanze/reclami che chiedano espressamente la consegna oltre che la illegittimità del trattenimento.
- La semplice dichiarazione di paternità del mittente o un controllo esterno non sostituiscono automaticamente l'autentica richiesta dall'art.35: l'accertamento documentale e le formalità restano rilevanti per escludere il visto di censura.
- Le missive anonime costituiscono fattispecie diversa: possono essere comunque inoltrate se dal controllo risulta che il contenuto non è pericoloso; la legittimità del trattenimento per sola omessa indicazione del mittente richiede valutazione del pericolo concreto per finalità investigative o per ordine e sicurezza.
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