Cassazione Civile, Ordinanza n. 11978/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino impugnava davanti al Giudice di Pace di Agrigento un decreto di respingimento adottato dalla Questura di Agrigento il 14 settembre 2022. Il giudice di pace, inizialmente, aveva sospeso l'efficacia del decreto perché l'interessato aveva presentato dopo il respingimento una domanda di protezione internazionale, rinviando il procedimento in attesa dell'esito della domanda. Successivamente, rilevata la mancata comunicazione dell'esito da parte del richiedente, il giudice aveva convalidato il respingimento e deciso il merito della vicenda valutando in via autonoma e prognostica i fatti allegati, senza acquisire informazioni nell'ambito del dovere di cooperazione istruttoria. Con il ricorso per cassazione lo straniero deduceva violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998, lamentando l'illegittimità del decreto di respingimento nonostante la precedente manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale in Italia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, quando la domanda di protezione internazionale è presentata dopo l'adozione del decreto di espulsione o respingimento, il provvedimento non diviene invalido per ciò solo, ma ne resta sospesa l'efficacia fino alla definizione della domanda; il giudice di pace non può quindi annullarlo per il solo fatto della domanda sopravvenuta, ma deve limitarsi a sospenderne l'efficacia. Ha inoltre censurato la decisione del giudice di pace che aveva compiuto una valutazione autonoma e negativa sulla protezione senza attendere l'esito del relativo procedimento e senza svolgere gli accertamenti necessari in cooperazione istruttoria. Il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Giudice di Pace di Agrigento, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
È indicato come norma violata rispetto al decreto di respingimento impugnato.
art. 7, comma 1, d.lgs. 25/2008
La presentazione della domanda di protezione internazionale attribuisce allo straniero il diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, con sospensione dell'efficacia del provvedimento pregresso.
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
Il giudice di pace investito dell'opposizione non può annullare il decreto per la sola sopravvenuta domanda di protezione, ma deve sospenderne l'efficacia fino alla definizione della protezione internazionale.
Massime di principio
- Se la domanda di protezione internazionale è presentata dopo l'adozione di un decreto di espulsione o respingimento, il provvedimento non viene meno per sopravvenuta invalidità, ma resta solo inefficace/sospeso fino alla decisione sulla protezione.
- Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione o respingimento, il giudice non può sostituirsi alla procedura di protezione internazionale con una autonoma valutazione prognostica negativa: deve attendere l'esito del procedimento competente e limitarsi a prendere atto della temporanea inespellibilità.
- Quando la tutela dipende dall'esito della domanda di protezione internazionale, il giudice deve rispettare il dovere di cooperazione istruttoria e non può decidere nel merito senza acquisire gli elementi necessari.
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