Cassazione Penale, Sentenza n. 9139/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di assoluzione pronunziata dalla Corte di appello di Napoli (formula: "perché il fatto non costituisce reato") per un sinistro stradale in cui l'autovettura condotta da Delicato avrebbe effettuato una svolta a sinistra travalicando la corsia del motociclo, cagionando la morte del conducente e lesioni al passeggero. Hanno dedotto: (1) vizio di motivazione per mancata, contraddittoria e illogica valutazione delle prove (relazione VV.UU., CTU, consulenze delle parti civili e testimonianze) che dimostravano l'anticipazione della svolta, l'invasione della corsia e la prevedibilità dell'arrivo della moto; (2) inosservanza ed errata applicazione di norme penali e del Codice della Strada (artt. 40, 41, 44 cod. pen.; artt. 140-141, 154, comma 3 Cds; art. 627 comma 3 cod. proc. pen.), sostenendo che la condotta del conducente dell'auto concorse colposamente a determinare l'evento evitabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il diritto di parte civile ad impugnare l'assoluzione 'perché il fatto non costituisce reato' e ha censurato la motivazione della Corte d'appello, ritenendola carente e priva del necessario esame comparato delle risultanze probatorie (VV.UU., CTU, testimonianze) e della valutazione della prevedibilità/evitabilità dell'evento. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, demandando a quel giudice l'accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma delittuosa originariamente contestata (omicidio stradale). Nel testo è richiamata come titolo di reato ascritto all'imputato nella fase di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di nullità/mancanza di motivazione e ai vizî di illogicità e contraddittorietà della motivazione che giustificano il ricorso per cassazione.
art. 40 cod. pen.
Riferimento giuridico collegato alla determinazione del nesso di causalità e della responsabilità per il contributo causale dell'agente; nella vicenda usato per sostenere l'esame del rapporto causale tra condotta dell'imputato e evento.
art. 41 cod. pen.
Richiamato in funzione di disciplina del rapporto di causalità e dell'imputabilità del risultato alla condotta; invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione della causalità da parte della Corte territoriale.
art. 44 cod. pen.
Riferimento alla disciplina del concorso di cause e alla valutazione della rilevanza causale delle diverse condotte; posto a fondamento dell'argomentazione sul concorso colposo del conducente dell'auto.
art. 140 Cds
Norma del Codice della Strada richiamata nel contesto delle regole di comportamento e responsabilità nella circolazione; richiamata come parte del quadro normativo che disciplina la condotta di guida.
art. 141 Cds
Ancora norma del Codice della Strada relativa a doveri di prudenza e comportamento; evocata con riferimento all'obbligo di valutare prevedibilità e cautela nella circolazione.
art. 154, comma 3 Cds
Norma specifica sulle manovre di svolta e sulle modalità di occupazione della carreggiata; la ricorrente ha invocato questa disposizione per sostenere che l'imputato aveva invaso la corsia altrui anticipando la svolta, violando gli obblighi di legge.
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il giudice del rinvio: la Corte ricorda che il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto affermati dalla Cassazione e limitato nell'indagine ai punti trattati nell'annullamento, pur dovendo motivare adeguatamente le decisioni di merito.
art. 652 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire i limiti dell'efficacia del giudicato penale; la Corte osserva che tali limiti non ostano al diritto della parte civile di impugnare l'assoluzione.
art. 576 cod. proc. pen.
Richiamato per confermare il diritto generale della parte civile all'impugnazione, anche quando è stata pronunciata un'assoluzione limitata da effetti di giudicato, evitando la duplicazione del processo civile.
Massime di principio
- La parte civile conserva interesse e diritto ad impugnare una sentenza di assoluzione 'perché il fatto non costituisce reato' e può ottenere l'annullamento limitato agli effetti civili: non è costretta a riavviare 'ab initio' l'accertamento in sede civile.
- Il giudice d'appello che riforma una condanna in assoluzione deve fornire motivazione puntuale e comparativa: deve esaminare e confrontare espressamente le risultanze probatorie ritenute decisive dal primo grado e spiegare perché giunge a conclusioni difformi.
- Il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto indicati dalla Cassazione nell'annullamento ma non può sottrarsi all'obbligo di valutare e motivare sui fatti rilevanti devoluti; la mancanza di un adeguato esame della prevedibilità ed evitabilità dell'evento può determinare l'annullamento limitato agli effetti civili.
- In casi di incidente stradale, la determinazione della prevedibilità e dell'evitabilità richiede un'analisi puntuale di elementi tecnici (relazioni VV.UU., CTU, dinamica, danni ai veicoli, visibilità, velocità): una motivazione che trascura tali elementi è vulnerabile in cassazione.
- Se la Corte di merito ritiene che l'evento non fosse prevedibile dall'imputato, deve spiegare con riferimento ai singoli elementi probatori (posizione del veicolo, distanza di visibilità, rumore del mezzo, corsia di impatto) perché la condotta della vittima non fosse prevedibile e quindi non evitabile.
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