Cassazione Civile, Ordinanza n. 31417/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, dei corrispettivi dovuti per prestazioni farmaceutiche erogate nel novembre 2009. Il decreto era stato revocato in primo grado e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame, negando il riconoscimento degli interessi moratori perché la prova della ricezione della raccomandata di costituzione in mora, inviata con la procedura degli "invii multipli" prevista dall'art. 33 del d.m. 9 aprile 2001, sarebbe stata carente in quanto l'avviso prodotto non recava la sottoscrizione dell'agente postale. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato tale impostazione, sostenendo che, in presenza di invii multipli diretti al medesimo destinatario, la prova della consegna non richiede la sottoscrizione dell'avviso da parte dell'agente postale, essendo sufficiente l'attestazione dell'ufficio postale riportata sull'avviso medesimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il proprio orientamento secondo cui, per gli "invii multipli" allo stesso destinatario, la prova della consegna dell'atto recettizio è fornita dall'addetto al recapito mediante le annotazioni apposte sull'avviso di ricevimento, in ragione della fede privilegiata dell'attestazione dell'agente postale e senza necessità di una sottoscrizione individuale di ciascun avviso. Ha inoltre osservato che l'interpretazione accolta dal giudice di merito introduce un requisito formale non previsto dalla normativa di settore e non giustificato nemmeno dall'esigenza di provare la paternità dell'atto, essendo sufficiente il timbro apposto sull'avviso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 33 d.m. 9 aprile 2001
La disciplina degli invii multipli non richiede la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte dell'agente postale per provare la consegna al destinatario.
d.m. 1 ottobre 2008, n. 33894, art. 20, comma 3
Le disposizioni successive confermano che non è previsto il requisito della sottoscrizione individuale dell'avviso per gli invii multipli.
delibera AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013, art. 21, comma 2
Anche la regolamentazione successiva non introduce un obbligo di sottoscrizione dell'avviso da parte dell'agente postale per dimostrare la consegna.
art. 380-bis cod. proc. civ.
Richiamato solo per l'esame del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nella prova della consegna di un atto recettizio mediante servizio postale, l'avviso di ricevimento fa fede privilegiata quanto alle attestazioni dell'agente postale.
- Quando più invii raccomandati sono diretti al medesimo destinatario, la prova della consegna può essere desunta dalle annotazioni dell'addetto al recapito sull'avviso di ricevimento, senza che sia necessaria la sottoscrizione di ciascun avviso.
- Non è legittimo introdurre, in sede giudiziale, requisiti formali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa postale per la prova della consegna degli invii multipli.
- Ai fini dell'autenticità e della paternità dell'atto, possono essere sufficienti le indicazioni risultanti dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento.
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