Cassazione Penale, Sentenza n. 23413/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rchouq impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva revocato la sospensione condizionale di pena relativa a due sentenze: patteggiamento del 4/11/2011 (irrevocabile 7/12/2011) e sentenza del Tribunale di Trani del 4/10/2012 (irrevocabile 25/6/2013). Deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 445, comma 2, c.p.p., sostenendo che il reato oggetto del patteggiamento del 4/11/2011 era stato dichiarato estinto e quindi la sospensione non poteva essere revocata; 2) violazione dell'art. 167 c.p., deducendo che il giudice dell'esecuzione non aveva verificato se la causa ostativa (prevedibile cumulazione delle pene oltre i limiti di cui all'art. 163 c.p.) fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso la sospensione (Tribunale di Trani), omettendo l'acquisizione del fascicolo di giudizio; 3) violazione dell'art. 172 c.p., contestando la revoca anche con riferimento all'estinzione maturata il 25/6/2023 della pena riferita alla sentenza del 4/10/2012.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Sul primo motivo ha annullato senza rinvio la revoca della sospensione relativa al patteggiamento del 4/11/2011, perché su quel reato era intervenuta in esecuzione la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., che è definitiva e impedisce la revoca degli effetti favorevoli; sul secondo motivo ha accolto la censura circa l'omessa verifica documentale da parte del giudice dell'esecuzione (mancata acquisizione del fascicolo del giudizio) e ha annullato con rinvio l'ordinanza nella parte relativa alla revoca della sospensione concessa con sentenza del 4/10/2012, disponendo un nuovo giudizio per accertare se la causa ostativa fosse documentalmente conoscibile al giudice della cognizione; il terzo motivo è stato assorbito. In sintesi: annullamento parziale senza rinvio (per il fatto estinto) e annullamento con rinvio per la seconda sospensione.
Norme richiamate
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
La declaratoria di estinzione del reato pronunciata in esecuzione è definitiva e rende irretrattabili gli effetti favorevoli della sentenza di applicazione della pena; pertanto non è ammessa la revoca della sospensione condizionale riferita a tale reato.
art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Prevede le ipotesi di revoca della sospensione condizionale in presenza di nuove condanne che, cumulate, superano i limiti previsti; tuttavia l'applicazione deve rispettare l'irretrattabilità connessa all'estinzione del reato quando intervenuta.
art. 163, cod. pen.
Fissa i limiti di cumulabilità delle pene sospese; la revoca può essere motivata dalla superazione di tali limiti, ma la verifica della conoscibilità documentale di precedenti è necessaria.
art. 164, comma 4, cod. pen.
Indica cause ostative alla concessione della sospensione; il giudice dell'esecuzione deve accertare se tali cause erano documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio.
art. 167, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura: riguarda conseguenze e valutazioni relative a conflitti tra sentenze e valutazione dei precedenti; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata verifica documentale.
art. 172, comma 1, cod. pen.
Riguarda l'estinzione o la maturazione della pena; il motivo relativo all'estinzione maturata il 25/6/2023 è stato ritenuto assorbito nel giudizio.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori per acquisire documentazione; la Corte ha ricordato l'onere del giudice di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare la conoscenza documentale dei precedenti.
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione; la procedura richiede che il giudice dell'esecuzione verifichi preliminarmente la documentale conoscibilità delle cause ostative.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. ha efficacia definitiva: una volta pronunciata in sede esecutiva impedisce la revoca degli effetti favorevoli (es. sospensione condizionale) relativi a quella sentenza, anche se intercorrono altre condanne nel quinquennio.
- Il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere sulla revoca della sospensione, è obbligato a verificare se le cause ostative fossero documentalmente conosciute dal giudice che concesse il beneficio; per farlo deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione (poteri ex art. 666 c.p.p.). L'assenza di tale verifica costituisce vizio e può portare all'annullamento con rinvio.
- La revoca della sospensione basata sulla cumulo delle pene (art. 163 e art. 168 c.p.) è ammissibile solo dopo aver accertato concretamente e documentalmente che il precedente ostativo era noto al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio.
- Se sussiste un atto esecutivo che ha già dichiarato l'estinzione di un reato, il pubblico ministero e il giudice dell'esecuzione non possono ottenere la revoca della sospensione relativa a quel reato; bisogna valutare separatamente eventuali altre sospensioni non interessate dall'estinzione.
- In caso di contestazione procedurale (mancata acquisizione documentale), la soluzione corretta è l'annullamento con rinvio per permettere al giudice di verificare i documenti e rideterminare la decisione sulla revoca.
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