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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23413/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rchouq impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva revocato la sospensione condizionale di pena relativa a due sentenze: patteggiamento del 4/11/2011 (irrevocabile 7/12/2011) e sentenza del Tribunale di Trani del 4/10/2012 (irrevocabile 25/6/2013). Deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 445, comma 2, c.p.p., sostenendo che il reato oggetto del patteggiamento del 4/11/2011 era stato dichiarato estinto e quindi la sospensione non poteva essere revocata; 2) violazione dell'art. 167 c.p., deducendo che il giudice dell'esecuzione non aveva verificato se la causa ostativa (prevedibile cumulazione delle pene oltre i limiti di cui all'art. 163 c.p.) fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso la sospensione (Tribunale di Trani), omettendo l'acquisizione del fascicolo di giudizio; 3) violazione dell'art. 172 c.p., contestando la revoca anche con riferimento all'estinzione maturata il 25/6/2023 della pena riferita alla sentenza del 4/10/2012.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Sul primo motivo ha annullato senza rinvio la revoca della sospensione relativa al patteggiamento del 4/11/2011, perché su quel reato era intervenuta in esecuzione la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., che è definitiva e impedisce la revoca degli effetti favorevoli; sul secondo motivo ha accolto la censura circa l'omessa verifica documentale da parte del giudice dell'esecuzione (mancata acquisizione del fascicolo del giudizio) e ha annullato con rinvio l'ordinanza nella parte relativa alla revoca della sospensione concessa con sentenza del 4/10/2012, disponendo un nuovo giudizio per accertare se la causa ostativa fosse documentalmente conoscibile al giudice della cognizione; il terzo motivo è stato assorbito. In sintesi: annullamento parziale senza rinvio (per il fatto estinto) e annullamento con rinvio per la seconda sospensione.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    La declaratoria di estinzione del reato pronunciata in esecuzione è definitiva e rende irretrattabili gli effetti favorevoli della sentenza di applicazione della pena; pertanto non è ammessa la revoca della sospensione condizionale riferita a tale reato.

  • art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Prevede le ipotesi di revoca della sospensione condizionale in presenza di nuove condanne che, cumulate, superano i limiti previsti; tuttavia l'applicazione deve rispettare l'irretrattabilità connessa all'estinzione del reato quando intervenuta.

  • art. 163, cod. pen.

    Fissa i limiti di cumulabilità delle pene sospese; la revoca può essere motivata dalla superazione di tali limiti, ma la verifica della conoscibilità documentale di precedenti è necessaria.

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Indica cause ostative alla concessione della sospensione; il giudice dell'esecuzione deve accertare se tali cause erano documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio.

  • art. 167, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura: riguarda conseguenze e valutazioni relative a conflitti tra sentenze e valutazione dei precedenti; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata verifica documentale.

  • art. 172, comma 1, cod. pen.

    Riguarda l'estinzione o la maturazione della pena; il motivo relativo all'estinzione maturata il 25/6/2023 è stato ritenuto assorbito nel giudizio.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori per acquisire documentazione; la Corte ha ricordato l'onere del giudice di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare la conoscenza documentale dei precedenti.

  • art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione; la procedura richiede che il giudice dell'esecuzione verifichi preliminarmente la documentale conoscibilità delle cause ostative.

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. ha efficacia definitiva: una volta pronunciata in sede esecutiva impedisce la revoca degli effetti favorevoli (es. sospensione condizionale) relativi a quella sentenza, anche se intercorrono altre condanne nel quinquennio.
  • Il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere sulla revoca della sospensione, è obbligato a verificare se le cause ostative fossero documentalmente conosciute dal giudice che concesse il beneficio; per farlo deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione (poteri ex art. 666 c.p.p.). L'assenza di tale verifica costituisce vizio e può portare all'annullamento con rinvio.
  • La revoca della sospensione basata sulla cumulo delle pene (art. 163 e art. 168 c.p.) è ammissibile solo dopo aver accertato concretamente e documentalmente che il precedente ostativo era noto al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio.
  • Se sussiste un atto esecutivo che ha già dichiarato l'estinzione di un reato, il pubblico ministero e il giudice dell'esecuzione non possono ottenere la revoca della sospensione relativa a quel reato; bisogna valutare separatamente eventuali altre sospensioni non interessate dall'estinzione.
  • In caso di contestazione procedurale (mancata acquisizione documentale), la soluzione corretta è l'annullamento con rinvio per permettere al giudice di verificare i documenti e rideterminare la decisione sulla revoca.

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