Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8386/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. La difesa proponeva quattro censure: 1) contraddittorietà e illogicità della motivazione perché la Corte avrebbe riconosciuto la possibilità che l'assegno fosse stato oggetto di furto da parte dell'imputata, reato presumibilmente prescritto; 2) errata valutazione dell'art.192 c.p.p., sostenendo che la dichiarazione del teste Bonciani non fosse una testimonianza di relato ma riportasse una confessione stragiudiziale dell'imputata, dunque prova diretta del furto; 3) travisamento delle risultanze e errata qualificazione del fatto (dovrebbe trattarsi di furto, art. 624 c.p., o analoga ipotesi, anziché ricettazione ex art.648 c.p.), con conseguente prescrizione; 4) ulteriore vizio logico/travisamento probatorio relativo alle dichiarazioni del teste Bonciani.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: la Corte d'Appello ha correttamente valutato le dichiarazioni (compresa la presunta confessione riportata da terzi), ritenendole non decisive per provare il furto e sottolineando l'assenza di una spiegazione attendibile da parte dell'imputata sulla provenienza dell'assegno. Sussiste pertanto la legittima qualificazione del fatto come ricettazione e non vi è travisamento probatorio idoneo a disarticolare il ragionamento motivazionale. A seguito dell'inammissibilità, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art.23 co.8

    art.23 co.8 D.L. n.137/2020

    norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni scritte presentate in udienza; utilizzata per inquadrare le deduzioni del Pubblico Ministero

  • Codice di procedura penale, art.192

    riferita alla nozione e al valore probatorio delle confessioni stragiudiziali: la Corte territoriale ha valutato liberamente tali dichiarazioni ma le ha ritenute insufficienti, nel contesto, a dimostrare il furto

  • Codice di procedura penale, art.606 comma 1 lett. b)

    art.606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla motivazione e al travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che il vizio dedotto non fosse idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio

  • Codice penale, art.648

    norma sostanziale della ricettazione: la Corte d'appello ha applicato correttamente il principio per cui chi è trovato in possesso di refurtiva, senza fornire spiegazione attendibile dell'origine, risponde di ricettazione

  • Codice di procedura penale, art.616

    prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, qui determinando l'obbligo della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La confessione stragiudiziale riportata da terzi può essere valutata dai giudici, ma non ha forza automatica di prova diretta: la sua rilevanza dipende dalla capacità probatoria complessiva e dalla presenza di una dichiarazione diretta e circostanziata dell'imputato
  • La ricettazione è integrata quando una persona è trovata nella disponibilità di una cosa proveniente da reato e non fornisce una spiegazione plausibile e attendibile sull'origine: l'assenza di prova univoca del furto non esclude la ricettazione
  • In Cassazione il vizio di travisamento della prova è rimesso a parametri rigorosi: deve emergere dal testo del provvedimento o da atti indicati e deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio per essere efficace
  • La qualificazione giuridica dei fatti (furto vs ricettazione) richiede valutazione complessiva delle prove; se manca prova diretta del coinvolgimento nel furto, la scelta della ricettazione è difendibile
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, possibili sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.