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Ordinanza

Ordinanza n. 326/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento a firma del Direttore dell’ATS Città Metropolitana di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 17/12/2025, notificato in data 18/12/2025, di “sospensione dell’attività legata codice SINAC: SV-030MI002730, della Clinica veterinaria -OMISSIS-, -OMISSIS-, ad esclusione dell’attività di degenza, fino alla dimissione dei soggetti attualmente ricoverati”, con “validità fino all’adozione di eventuali ulteriori atti da parte dell’Ufficio Scrivente” e contestuale “diffida dall’introduzione di qualsivoglia altro animale presso la struttura”; nonché degli atti presupposti, preordinati e/o connessi, e segnatamente del Verbale di ispezione -OMISSIS- e del Verbale di constatazione n. -OMISSIS- di pari data; con condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 30 C.P.A., al risarcimento del danno ingiusto derivante dal provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202600782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di sospensione dell'attività della clinica veterinaria, con esclusione della sola degenza fino alla dimissione degli animali ricoverati, e diffida dall'introduzione di altri animali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La clinica veterinaria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare e l'annullamento, il provvedimento dell'ATS adottato a seguito di sopralluogo e verbale di constatazione. L'Amministrazione aveva rilevato la mancata corrispondenza tra i locali effettivamente utilizzati e la planimetria e destinazione d'uso allegate alla DIAP, con uso di spazi non contemplati nell'autorizzazione come sala operatoria e area di degenza. Erano inoltre state accertate violazioni relative alla tenuta e tracciabilità dei farmaci: presenza di farmaci privi di tracciabilità documentale, preparazioni galeniche non risultanti dalla scorta informatizzata e prive di tracciabilità, nonché preparazioni in polvere collocate in contenitori non associati a prescrizioni. La ricorrente ha formulato anche una domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di censura articolati dalla clinica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Ha considerato adeguatamente fondato il provvedimento sulla duplice violazione accertata dall'ATS: l'utilizzo di locali non autorizzati e le irregolarità nella gestione e tracciabilità dei farmaci. La sospensione è stata ritenuta legittima perché era venuto meno un requisito dell'autorizzazione, ossia la conformità dei locali, essendo stati destinati a sala operatoria e degenza spazi non compresi nell'autorizzazione. Il Collegio ha inoltre escluso la necessità che la sospensione fosse assoggettata a un termine o a specifiche prescrizioni, poiché essa era collegata al ripristino dello stato dei luoghi autorizzati. L'ordinanza non decide nel merito la domanda di annullamento né quella risarcitoria. È stata rilevata la tempestività delle memorie dell'ATS, depositate due giorni liberi prima della camera di consiglio: l'equiparazione del sabato ai festivi prevista dall'art. 155, comma 5, c.p.c. opera per i termini calcolati in avanti e non per quelli a ritroso, mentre l'art. 52, comma 5, c.p.a. proroga soltanto i termini in scadenza in giorno festivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria proposta dalla clinica; la domanda non è stata definita con l'ordinanza cautelare.

  • art. 52, comma 5, c.p.a.

    Estende al sabato la proroga dei termini che scadono in giorno festivo, senza imporre l'anticipazione al venerdì dei termini calcolati a ritroso.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    L'equiparazione del sabato ai giorni festivi riguarda i termini calcolati in avanti e non quelli calcolati a ritroso.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5 e 6

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sospensione dell'attività autorizzata è legittima quando l'Amministrazione accerta il venir meno di un requisito dell'autorizzazione, quale la conformità dei locali alla planimetria e alla destinazione d'uso autorizzate, anche se l'attività continua a essere esercitata in spazi materialmente idonei ma non compresi nel titolo abilitativo.
  • Una misura di sospensione collegata al ripristino dello stato dei luoghi autorizzati non deve necessariamente prevedere un termine finale predeterminato o specifiche prescrizioni, quando la sua cessazione è funzionalmente subordinata alla rimozione della situazione di non conformità.
  • Ai fini del computo dei termini processuali a ritroso, l'equiparazione del sabato ai giorni festivi prevista dall'art. 155, comma 5, c.p.c. non comporta l'anticipazione della scadenza al venerdì; l'art. 52, comma 5, c.p.a. proroga invece i termini che scadono in giorno festivo.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelareTermini del procedimento

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