Sentenza del 18/11/2016 n. 6016 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Atleta professionista - Rapporto di lavoro con una società - Responsabilità in ordine ai tempi e costi della propria preparazione atletica - Reddito di lavoro autonomo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che i compensi dell’atleta rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo. Il rapporto con la società sportiva non è stato considerato sufficiente, di per sé, a qualificare il reddito come dipendente o assimilato, poiché l’atleta manteneva autonomia e responsabilità nella propria preparazione atletica, sostenendone tempi e costi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dei compensi percepiti da un atleta professionista nell’ambito del rapporto con una società sportiva. In particolare, occorre stabilire se tali compensi costituiscano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente oppure redditi di lavoro autonomo. L’elemento decisivo è rappresentato dall’assunzione, da parte dell’atleta, della responsabilità in ordine ai tempi e ai costi della propria preparazione atletica, con impiego di mezzi organizzati e conseguente autonomia nella gestione dell’attività.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Rientrano nella categoria dei redditi da lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni "con impiego di mezzi organizzati".
L’impiego di mezzi organizzati e il grado di autonomia nell’esecuzione dell’attività costituiscono elementi distintivi del lavoro autonomo rispetto ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale del reddito dipende dalle modalità concrete di svolgimento dell’attività, non soltanto dall’esistenza di un contratto o di un rapporto con una società.
- Quando il professionista assume direttamente la responsabilità dei tempi, dei costi e dell’organizzazione della propria prestazione, tali elementi possono orientare verso il reddito di lavoro autonomo.
- Nel caso degli atleti professionisti, il rapporto con una società sportiva non comporta automaticamente la qualificazione dei compensi come redditi di lavoro dipendente o assimilati.
- Per distinguere lavoro autonomo e lavoro dipendente occorre valutare l’autonomia organizzativa, l’impiego di mezzi propri, l’assunzione dei costi e dei rischi dell’attività e l’eventuale presenza di direttive vincolanti.
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