Cassazione Penale, Sentenza n. 15017/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello chiedendo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 20/10/2025, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 131-bis nella parte in cui escludeva l'applicabilità della causa di non punibilità ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.; deduceva quindi che la nuova statuizione favorevole (jus superveniens) avrebbe dovuto valere a suo favore
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo che la pronuncia della Corte costituzionale costituisce un novum favorevole (e che, astrattamente, l'art. 131-bis può essere applicato anche al delitto di resistenza), la Suprema Corte ha ritenuto il motivo formulato in termini generici e privi di allegazione dei presupposti di applicabilità della causa di non punibilità al caso concreto. La sentenza osserva che il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo, non abitualità della condotta) e che dagli atti emergono elementi contrari all'applicabilità (gravità della condotta: investimento degli operanti con lesioni, rinvenimento di dosi di cocaina, plurimi precedenti e condanne per reati della stessa indole), con esclusione del requisito della non abitualità. Per l'inammissibilità, è stato imposto al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento e il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte costituzionale n. 172/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma nella parte in cui escludeva l'applicabilità della causa di non punibilità agli artt. 336 e 337; pertanto, tale causa può essere astrattamente applicata anche al reato di resistenza (art. 337) come novum favorevole (jus superveniens), ma la sua applicazione richiede l'accertamento dei presupposti di particolare tenuità nel caso concreto
Corte costituzionale, sentenza n. 172
20/10/2025 (depositata il 27/11/2025 e pubblicata il 3/12/2025)
Ha rimosso il divieto di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis ai reati indicati (artt. 336 e 337), producendo effetti favorevoli come norma sopravvenuta
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per valutare la particolare tenuità del fatto: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e non abitualità della condotta
Sez. U., n. 13681 (Tushaj)
Principi consolidati secondo cui il giudizio di particolare tenuità richiede valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie e che la non abitualità tiene conto anche di illeciti precedenti, compresi quelli già ritenuti non punibili ex art. 131-bis
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, l'onere del pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, applicato anche quando non è ravvisata colpa nella proposizione del ricorso
Corte costituzionale, sentenza n. 186
Richiamata in tema di valutazione della responsabilità/colla della parte nella proposizione del ricorso; qui è stata usata per motivare l'applicazione dell'art. 616 pur non ravvisando colpa
art. 81, art. 337 e art. 99, quarto comma, cod. pen.
Norme relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in grado di merito (reati collegati alla resistenza a pubblico ufficiale e conseguenze sulla determinazione della pena)
Massime di principio
- Una pronuncia costituzionale sopravvenuta che rende favorevole una norma penale (jus superveniens) può essere applicata anche a processi già definiti, ma l'applicabilità va concretamente allegata e dimostrata dall'appellante nel singolo caso
- La mera richiamata della decisione costituzionale non è sufficiente: il difensore deve indicare e provare i presupposti fattuali e giuridici che rendono operativa la causa di non punibilità (valutazione della particolare tenuità)
- Il giudizio di particolare tenuità richiede un esame complessivo e motivato delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e della non abitualità della condotta; l'esistenza di precedenti o plurimi illeciti di stessa indole ostacola l'applicabilità
- Precedenti penali, recidiva o comportamenti particolarmente pericolosi o lesivi (es. investimento di pubblici ufficiali, rinvenimento di stupefacenti) rendono difficile ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità
- In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni formali o di genericità delle censure, il ricorrente può comunque essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche se non si ritiene che abbia agito con colpa grave nella proposizione del ricorso
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