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Sentenza

Sentenza n. 812/2026 - Latina, Sezione 2

per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune di Terracina sull'istanza di pubblicazione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione della domanda di rilascio di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative, presentata dalla ricorrente il 15 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202600263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Terracina sull’istanza di pubblicazione della domanda di rilascio di concessione demaniale marittima

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente concessione)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulla domanda presentata il 15 luglio 2025, diretta alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, della richiesta di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative. La ricorrente ha sostenuto che il Comune fosse vincolato a pubblicare la domanda e che l’anteriorità temporale della stessa le attribuisse una posizione di vantaggio. Ha inoltre prospettato, quale ragione di urgenza, l’adozione di una deliberazione comunale relativa alla futura pubblicazione di avvisi di gara. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, assumendo che una successiva deliberazione giuntale avesse attivato il procedimento per il rilascio e il rinnovo delle concessioni e individuato la gara pubblica quale modulo procedimentale. La controversia ha richiesto di stabilire se tale deliberazione fosse sufficiente a eliminare l’inerzia e quali obblighi procedimentali gravassero sul Comune nella valutazione dell’istanza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il Collegio ha respinto l’eccezione di improcedibilità, poiché la deliberazione comunale aveva soltanto avviato l’iter procedimentale e non era stata seguita dalla pubblicazione di alcun bando di gara; pertanto, l’inerzia non era venuta meno. Nel merito, il TAR ha escluso che l’istanza della ricorrente imponesse al Comune di procedere alla pubblicazione secondo l’art. 18 del Regolamento del Codice della navigazione, attribuendo alla richiedente un vantaggio fondato sulla priorità temporale o sul diritto di insistenza. Le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, in quanto funzionali all’esercizio di attività economiche e riferite a una risorsa naturale limitata o potenzialmente d’interesse transfrontaliero, devono essere assegnate o rinnovate nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento. Il Comune deve preliminarmente verificare il rispetto della quota minima del 50% destinata alla pubblica fruizione e valutare discrezionalmente se affidare nuovamente l’area a un operatore privato oppure lasciarla alla libera fruizione collettiva. Qualora proceda all’affidamento, deve applicare l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE quando la risorsa sia scarsa, salvo adeguata istruttoria e motivazione sulla non scarsità, e comunque l’art. 49 TFUE quando sussista un interesse transfrontaliero certo. La procedura deve essere preceduta da un bando contenente almeno oggetto e durata della concessione, canone aggiornato, requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione. Il Comune è stato quindi obbligato a pronunciarsi espressamente sull’istanza entro quarantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, attenendosi a tali criteri. La decisione sulla nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale inutile decorso del termine assegnato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento e impongono all’amministrazione di provvedere, mediante un provvedimento espresso, entro il termine stabilito dal giudice.

  • art. 18 Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione

    Il modulo di pubblicazione della domanda previsto dalla disposizione non può essere applicato in modo da attribuire al richiedente un vantaggio fondato sull’anteriorità della domanda o sul diritto di insistenza, quando siano necessari concorrenza e confronto competitivo.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Per le autorizzazioni relative a risorse naturali scarse impone una procedura di selezione imparziale e trasparente, con adeguata pubblicità e criteri oggettivi; la procedura competitiva costituisce la regola, salvo adeguata istruttoria sulla non scarsità della risorsa.

  • art. 49 TFUE

    Anche ove non si applichi l’art. 12 della direttiva servizi, impone il ricorso a una procedura competitiva quando la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da escludere soltanto sulla base di una valutazione completa della singola concessione.

  • art. 37 Codice della navigazione

    Il modello informale di comparazione delle domande non è ritenuto sufficiente, secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, a garantire le esigenze attuali di trasparenza e concorrenzialità, dovendo essere preceduto da una gara con criteri predeterminati.

  • art. 7, comma 5, l.r. n. 8/2015

    Prima di procedere all’eventuale selezione, il Comune deve verificare il mantenimento della quota minima del 50% di arenile riservata alla pubblica fruizione.

  • art. 4, commi 3 e 4, d.l. n. 118/2022, come modificato dalla l. n. 166/2024

    Richiede, nel modulo competitivo per le concessioni demaniali marittime, la predeterminazione di elementi essenziali quali oggetto, durata, canone, requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione, nel rispetto di parità di trattamento, massima partecipazione e proporzionalità.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice di richiamare, quale motivazione, i principi e le argomentazioni già esposti in una precedente pronuncia della stessa Sezione.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta può essere disposta in caso di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale di provvedere, ma la relativa decisione è stata riservata a un momento successivo all’eventuale inutile decorso del termine assegnato.

Massime di principio

  • La mera adozione di un atto amministrativo che avvia il procedimento per l’assegnazione o il rinnovo di concessioni demaniali marittime non elimina il silenzio-inadempimento se non è seguita dall’effettivo svolgimento degli adempimenti necessari, inclusa la pubblicazione del bando o dell’avviso richiesto.
  • L’istanza di rinnovo di una concessione demaniale marittima non attribuisce al concessionario uscente, né al richiedente più sollecito, una posizione di vantaggio fondata sull’anteriorità della domanda o sul diritto di insistenza; la posizione del privato è di interesse legittimo pretensivo rispetto all’esercizio del potere amministrativo.
  • Prima di indire una procedura per l’affidamento di una concessione demaniale marittima turistico-ricreativa, l’amministrazione deve verificare il rispetto della quota di arenile destinata alla pubblica fruizione e valutare discrezionalmente se sussista l’interesse pubblico a un nuovo affidamento privato anziché alla gestione o fruizione pubblica dell’area.
  • L’assegnazione o il rinnovo di concessioni demaniali marittime deve avvenire mediante una procedura competitiva quando ricorrono i presupposti dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE o, comunque, quando la concessione presenta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell’art. 49 TFUE; l’esclusione di tali presupposti richiede un’istruttoria adeguata e una motivazione esaustiva, soggette al controllo giurisdizionale.
  • La procedura di affidamento deve garantire pubblicità, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e massima partecipazione mediante la previa predeterminazione di oggetto, durata, canone, requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione; il modello meramente informale fondato sulla pubblicazione locale della domanda del concessionario uscente non è sufficiente.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere espressamente senza sostituirsi nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, fissando un termine e riservando la nomina del commissario ad acta all’eventuale successivo inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTermini e notificazione del ricorso
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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