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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1883/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della C.T. di secondo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento per l'anno 2009 emessi nei confronti delle società AGC s.r.l. e AJ TRADE s.a. ritenute dall'Ufficio 'esterovestite' con sede effettiva a Bolzano e, in sostanza, mere 'società sponda' riconducibili ai soggetti Muratori e Della Bella Terpolilli (con conseguente riqualificazione in società personali e responsabilità illimitata dei soci). L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d.P.R. n.600/1973 e 73 TUIR nonché norme civilistiche, sostenendo che gli elementi acquisiti (in particolare l'uso della logistica Rhenus a Bolzano da parte del principale cliente) dimostravano che la sede effettiva e l'oggetto principale dell'attività si svolgevano in Italia nel periodo d'imposta rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia, confermando la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto non provata la residenza fiscale in Italia delle società per l'anno 2009. La Corte ha richiamato i criteri di individuazione della residenza fiscale di cui all'art. 73 TUIR (sede dell'amministrazione, centro degli interessi, luogo di svolgimento dell'oggetto principale) e ha condiviso che gli elementi prodotti dall'Ufficio non dimostravano che la concreta amministrazione o l'attività prevalente fossero localizzate a Bolzano nel 2009 (l'uso della logistica Rhenus era emerso con riferimento al periodo successivo, dal secondo semestre 2010). Essendo fondate le valutazioni di fatto dei giudici di merito, il ricorso è stato rigettato; l'Agenzia è stata condannata alle spese e non è stata applicata alcuna somma a titolo di contributo unificato per effetto dell'esenzione delle amministrazioni statali.

Norme richiamate

  • art. 73 TUIR

    art. 73, commi 3-4, TUIR (criteri per la determinazione della residenza fiscale delle società)

    Individua tre criteri alternativi per la residenza fiscale: sede legale, sede dell'amministrazione (sede effettiva) e luogo in cui si svolge per la maggior parte il principale oggetto dell'attività; in caso di ente non residente il criterio dell'oggetto principale ha rilievo specifico.

  • art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 58 d.P.R. n. 600/1973 (determinazione del domicilio fiscale)

    Regola le modalità di determinazione del domicilio fiscale; la Corte ha richiamato la distinzione tra domicilio fiscale e residenza fiscale e l'inapplicabilità di un civile automatismo tra i due criteri ove non supportato da prove.

  • art. 2697 cod. civ.

    art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Principio sull'onere della prova: l'Ufficio ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'accertamento; la Corte ha ritenuto che tale onere non fosse stato soddisfatto per il periodo d'imposta 2009.

  • art. 2727 e art. 2729 cod. civ.

    Richiamate in combinato per questioni probatorie e per la valutazione delle risultanze documentali; utilizzate nel contesto della discussione sulla prova dell'esterovestizione e sulla riqualificazione della personalità giuridica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (contributo unificato)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore versamento nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, in virtù dell'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni.

  • Cass. 21/06/2019, n. 6697 (giurisprudenza richiamata)

    Principio secondo cui la restrizione della libertà di stabilimento per società con sede in UE è ammissibile solo se si tratta di artifici puri; distinto il trattamento per società con sede in paesi terzi (applicazione piena degli artt. 58 e 73).

  • Cass. 07/02/2013, n. 2869 e Cass. 04/06/2019, n. 15184 (giurisprudenza richiamata)

    Precedenti che assimilano la 'sede dell'amministrazione' alla nozione di 'sede effettiva' e indicano i fattori rilevanti (documentazione contabile, luogo riunioni organi sociali, assolvimento obblighi civilistici/fiscali, luogo svolgimento oggetto sociale).

Massime di principio

  • Per determinare la residenza fiscale di una società estera ai sensi dell'art. 73 TUIR occorre valutare i tre criteri alternativi (sede legale, sede dell'amministrazione/sede effettiva, luogo di svolgimento dell'oggetto principale) con riferimento al periodo d'imposta specifico oggetto dell'accertamento.
  • Il fisco ha l'onere della prova (art. 2697 c.c.) circa la localizzazione della concreta amministrazione o dell'attività prevalente nel periodo rilevante: elementi riferiti a periodi successivi non sono sufficienti per assestare l'accertamento relativo a un anno precedente.
  • I fattori probatori considerati decisivi sono tipicamente: luogo di conservazione della documentazione contabile e dei libri sociali, svolgimento delle riunioni degli organi sociali, assolvimento degli obblighi civilistici e fiscali e luogo in cui si svolge materialmente l'oggetto principale dell'attività.
  • Nelle controversie di legittimità in Cassazione le valutazioni di fatto dei giudici di merito sono sindacabili limitatamente ai profili di diritto: se il giudice di merito ha compiuto valutazioni probatorie argomentate, la Cassazione le conferma salvo vizi di diritto.
  • La mera indicazione di una sede legale estera non basta a dimostrare l'esterovestizione: occorre provare che la sede estera sia un artificio e che la gestione effettiva sia stata svolta in Italia nel periodo d'imposta rilevante.
  • Per società con sede in Paesi UE si applica anche il principio della libertà di stabilimento e la restrizione nazionale è ammessa solo contro artifici puri; per società con sede in Paesi terzi (es. San Marino) rilevano pienamente gli artt. 58 e 73 TUIR.
  • La riqualificazione della personalità giuridica (piercing) richiede prove adeguate dell'abuso della personalità e dell'integrazione patrimoniale/gestionale che giustifichi la responsabilità illimitata dei presunti soci.

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