Sentenza n. 1120/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. -OMISSIS-/2025, pubblicata in data -OMISSIS-, resa a definizione del giudizio n. R.G. -OMISSIS-, notificata il 5 maggio 2025, non impugnata e passata in giudicato; e per il risarcimento del danno connesso alla mancata esecuzione del giudicato ed alla sua violazione e/o elusione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 112, comma 3 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di indizione delle nuove selezioni del 2025 e del 2026 e altri atti adottati in luogo dell’esecuzione della sentenza del TAR Toscana sulla selezione del 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Toscana che aveva annullato la determinazione di approvazione degli esiti della selezione del 2024 e gli atti della procedura a ritroso fino allo svolgimento delle prove pratiche, ordinandone la ripetizione secondo le modalità previste dall’avviso. Ha dedotto che AMA, anziché ripetere le prove pratiche e completare la procedura originaria, aveva indetto nuove selezioni nel 2025 e nel 2026, così violando ed eludendo il giudicato. Ha chiesto la dichiarazione di nullità degli atti incompatibili con il giudicato, l’ordine di completare la selezione del 2024, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e il risarcimento dei danni patrimoniali e biologici. AMA ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che la partecipazione del ricorrente alle nuove selezioni integrasse acquiescenza, e nel merito ha dedotto di avere implicitamente revocato la procedura del 2024 per sopravvenute esigenze organizzative. Ha inoltre contestato la sussistenza dei danni. Il ricorrente ha domandato anche la cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute nella memoria difensiva di AMA, ai sensi dell’art. 89 c.p.c.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che la partecipazione alle selezioni successive non costituisse comportamento chiaro e inequivoco di acquiescenza, ma fosse compatibile con l’intento di limitare gli effetti pregiudizievoli della mancata esecuzione del giudicato. Nel merito ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che AMA non aveva adottato alcun formale provvedimento di revoca o annullamento della selezione del 2024 e che la tesi della revoca implicita costituiva motivazione postuma. La nota dell’amministrazione secondo cui la procedura sarebbe stata estinta per effetto della sentenza contrastava con il contenuto del giudicato, che non aveva eliminato l’intera procedura, ma aveva disposto la ripetizione delle prove pratiche e il completamento della selezione. Sono stati quindi dichiarati nulli, per violazione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., i provvedimenti di indizione delle selezioni del 2025 e del 2026 e gli ulteriori atti adottati in luogo del completamento della procedura del 2024. AMA è stata ordinata a ripetere le prove pratiche secondo l’avviso originario e a completare la selezione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Grosseto, con facoltà di delega, per intervenire in caso di inerzia entro 30 giorni dalla richiesta dell’interessato. AMA è stata condannata a una penalità di mora di 30 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo fino all’insediamento del commissario. La domanda di risarcimento patrimoniale per perdita di chance è stata assorbita, poiché l’esecuzione in forma specifica assicura il ristoro del pregiudizio. È stata respinta la domanda di danno biologico, non essendo stata provata con sufficienza la relazione causale tra la patologia e la mancata ottemperanza; la documentazione medica era apodittica e non indicava lo stato di salute pregresso né escludeva altri fattori patogenetici. Sono state respinte anche le domande ex art. 89 c.p.c., poiché le espressioni contestate, pur colorite, conservavano un rapporto con la materia controversa e non eccedevano le esigenze difensive. AMA è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente di proporre nel giudizio di ottemperanza la domanda di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di dichiarare nulli gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna a una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva dell’ordine giudiziale.
art. 2043 c.c.
La responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione richiede, tra l’altro, la prova di un danno ingiusto causalmente correlato al fatto illecito.
art. 2697, comma 1, c.c.
Nell’azione risarcitoria l’onere di allegazione e prova del danno e del nesso causale grava sul danneggiato.
art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento non attenua, secondo il giudice, il principio dispositivo operante nell’azione risarcitoria.
art. 89 c.p.c.
La cancellazione delle espressioni offensive è esclusa quando esse conservano un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, non eccedono le esigenze difensive e non sono gratuite.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al giudizio amministrativo il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 89 c.p.c.
Massime di principio
- La partecipazione del ricorrente a successive procedure selettive non integra acquiescenza al mancato adempimento di un giudicato quando, valutata nel contesto complessivo, è compatibile con la volontà di limitare il pregiudizio subito e il ricorrente ha contestualmente sollecitato l’esecuzione della pronuncia.
- Il giudicato che annulla gli esiti di una procedura selettiva e gli atti a ritroso fino a una determinata fase, ordinando la ripetizione di quella fase secondo la lex specialis, non consente all’amministrazione di sostituire la procedura con nuove selezioni aventi oggetto analogo, salvo un valido e specifico provvedimento adottato nel rispetto dei limiti dell’autotutela.
- Gli atti adottati dall’amministrazione in luogo dell’attività esecutiva puntualmente imposta dal giudicato sono nulli per violazione o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
- Quando la procedura originaria resta temporalmente eseguibile secondo la disciplina dell’avviso, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione in forma specifica, fissare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
- La domanda risarcitoria per perdita di chance può essere assorbita quando l’esecuzione in forma specifica del giudicato assicura integralmente il conseguimento del bene della vita o il ristoro del pregiudizio dedotto.
- Nell’azione risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione il danneggiato deve provare il danno ingiusto e il nesso causale; una certificazione medica meramente assertiva, priva dell’esame dello stato di salute pregresso e di altri possibili fattori causali, non è sufficiente a dimostrare il danno biologico.
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