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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 223 del 06.07.2021

Giustizia amministrativa202500050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudizio di ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 223 del 6 luglio 2021, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, lett. m), della legge n. 207 del 2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001. La nuova disposizione prevede, per i creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, la facoltà di rinnovare la domanda di pagamento e, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della legge, il divieto biennale di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, nonché la sospensione dei giudizi già in corso.

La decisione

Il TAR ha dato atto della sospensione ex lege del giudizio di ottemperanza. Richiamando l’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla nuova disciplina, ha ritenuto che il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 introduca una causa tipica di sospensione automatica, applicabile a tutti i giudizi di ottemperanza in corso relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto. La sospensione decorre dal 22 gennaio 2025, cioè dopo venti giorni dall’entrata in vigore della legge n. 207 del 2024, e dura per il biennio previsto dalla disposizione. Durante la sospensione il giudice non può adottare valutazioni sulla causa, neppure in materia di spese di lite. Per la prosecuzione, la parte interessata dovrà presentare istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. L’ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti tramite la segreteria.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione generale in materia di sospensione e prosecuzione del processo amministrativo.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Impone, ai fini della prosecuzione del giudizio sospeso, la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla cessazione della causa di sospensione.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Prevede una sospensione automatica biennale dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a crediti Pinto, decorrente dal 22 gennaio 2025, nonché il divieto temporaneo di promuovere nuove azioni esecutive o giudizi di ottemperanza.

  • art. 1, comma 817, lett. m), l. 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001.

  • l. 24 marzo 2001, n. 89

    Disciplina l’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo e costituisce la base sostanziale del credito oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 introduce una causa tipica di sospensione ex lege, per la durata di due anni, dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a somme liquidate con provvedimento giudiziale ai sensi della legge Pinto.
  • La sospensione dei giudizi di ottemperanza Pinto decorre dal ventunesimo giorno successivo all’entrata in vigore della disposizione introdotta dalla legge n. 207 del 2024; per la disciplina in esame, la decorrenza è stata individuata nel 22 gennaio 2025.
  • Durante la sospensione ex lege il giudice non può compiere valutazioni sulla causa, comprese quelle relative alla condanna e alla liquidazione delle spese di lite.
  • Alla scadenza del biennio di sospensione, il giudizio amministrativo sospeso può proseguire solo previa presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni, secondo l’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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