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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3506/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa aggravata sostenendo: 1) violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) per l'erronea applicazione della disciplina sulla "proroga" della concessione edilizia (sostenendo che a norma della normativa regionale siciliana la proroga era operativa); 2) mancanza e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del teste Gallà che, secondo il ricorrente, avrebbero attestato la validità della proroga e la sua non revoca dopo l'entrata in vigore della normativa regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come reiterativo e manifestamente infondato. Ha ritenuto che, anche assumendo valida la proroga della concessione, la responsabilità dell'imputato fosse comunque provata per ulteriori artifici e raggiri (percezione di consistenti anticipi e sottoscrizione di un preliminare quando era evidente l'impossibilità di completare i lavori nei tempi dichiarati). Quanto al presunto travisamento della prova, la Corte ha ritenuto che non sussista il necessario requisito di "macroscopica" incompatibilità tra motivazioni e compendio probatorio (il principio della cosiddetta "doppia conforme"). Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Merlo Alfonso, liquidate in euro 3.700,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b) ed e))

    Individua i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per inosservanza o errata applicazione della legge penale; lett. e) per carenza o contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. La Corte ha ritenuto i motivi ripetitivi e non decisivi.

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Consente il riassunto dei motivi nel ricorso; qui il ricorso è stato riassunto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile e la possibilità di infliggere ammende; la Corte ha applicato la sanzione patrimoniale (euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende).

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020 - principio della "doppia conforme")

    Stabilisce il rigore richiesto per ritenere il travisamento della prova in presenza di decisioni conformi: occorre dimostrare una macroscopica e manifesta incongruenza tra motivazioni e compendio probatorio; criterio richiamato dalla Corte per dichiarare infondato il motivo.

  • Normativa regionale siciliana in materia di proroga delle concessioni edilizie

    La questione della applicabilità/efficacia della normativa regionale sulla proroga era controversa nei fatti; la Corte ha ritenuto che anche in caso di operatività della proroga la condotta fraudolenta risultava comunque provata per altri elementi.

Massime di principio

  • La contestazione sulla corretta applicazione di norme tecniche o regionali (es. proroga di concessioni edilizie) può non essere decisiva se il giudice di merito collega la responsabilità dell'imputato a ulteriori artifici o raggiri indipendenti dall'impugnata questione di diritto.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione per travisamento della prova in presenza di sentenze "doppie conformi" serve dimostrare una macroscopica incongruenza tra il compendio probatorio acquisito in dibattimento e le conclusioni del giudice; il requisito è molto rigoroso.
  • I motivi reiterativi o che non introducono elementi nuovi rispetto alle valutazioni già compiute dai giudici del merito sono frequentemente dichiarati inammissibili in Cassazione.
  • Chi impugna deve documentare in modo chiaro e completo l'interpretazione normativa alternativa e le prove che la supportano: questioni tecniche (es. regime di proroga) richiedono elementi probatori diretti e valutazioni tecniche già affrontate nei gradi di merito.
  • La condanna alle spese e la misura della sanzione alla Cassa delle ammende possono essere disposte quando il ricorso è ritenuto colpevolmente infondato o temerario; pertanto va valutato il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorsi manifestamente reiterativi.
  • Le dichiarazioni di testi vanno valutate nel contesto complessivo: una singola testimonianza che favoreggia il ricorrente può non bastare se il giudice individua altri elementi probatori ostativi alla versione difensiva.

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