Cassazione Civile, Ordinanza n. 34746/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio sul punto e, rilevata l’inammissibilità dell’appello del Comune per mancato deposito della ricevuta di spedizione, ha definito la lite nel merito processuale dichiarando inammissibile l’appello comunale. Ha inoltre condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e di appello.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per ICI relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. In primo grado i ricorsi della contribuente erano stati accolti, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello del Comune e rigettato le domande della contribuente. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il secondo, qualificato come pregiudiziale, ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che il Comune appellante non avesse depositato, entro il termine previsto, la ricevuta di spedizione dell’appello, adempimento richiesto a pena di inammissibilità; il primo motivo riguardava la notifica degli avvisi di accertamento tramite poste private. Il ricorso è stato integrato da memoria. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
deposito della ricevuta di spedizione dell’appello a pena di inammissibilità
Nel processo tributario, la costituzione dell’appellante richiede il deposito dell’originale o copia del ricorso/appello notificato unitamente alla ricevuta di spedizione; l’omissione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio e non sanabile con la costituzione del resistente.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamo all’art. 22 per il giudizio di appello
Le regole sul deposito della ricevuta di spedizione previste per il ricorso si applicano anche all’appello tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto
È stato il parametro del motivo di ricorso per cassazione con cui è stata censurata la decisione di merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della rituale costituzione dell’appellante, il deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di impugnazione è adempimento essenziale e prescritto a pena di inammissibilità.
- L’inammissibilità derivante dalla mancata produzione della ricevuta di spedizione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è sanata dalla costituzione della controparte.
- Se la ricevuta di spedizione manca, l’avviso di ricevimento può supplire solo quando rechi una data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, o comunque consenta di desumere con certezza la tempestività dell’impugnazione.
- Quando il motivo di ricorso fondato sulla nullità/inammissibilità dell’appello è accolto, gli ulteriori motivi che investono il merito dell’accertamento restano assorbiti.
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