Cassazione Civile, Ordinanza n. 30119/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo a una sentenza civile. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate perché notificato presso il domicilio eletto del difensore della contribuente dopo il trasferimento dello studio professionale. L'Agenzia ha ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 17 del d.lgs. 546/1992 e 291, 156 c.p.c., sostenendo che la notifica eseguita presso il precedente indirizzo dello studio del difensore non era inesistente, ma al più nulla, e quindi sanabile, anche perché l'atto era comunque pervenuto al destinatario e la parte appellata si era costituita prima della scadenza del termine lungo di impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che, nel processo tributario, quando il domicilio è eletto presso lo studio di un difensore, il mutamento di indirizzo dello studio non ricade su una specifica onere di comunicazione del difensore verso la controparte; se la notifica è eseguita al precedente indirizzo ma l'atto è comunque consegnato e perviene al destinatario, la notificazione è nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Nel caso concreto la contribuente si era costituita in appello prima della scadenza del termine lungo di impugnazione, sanando così il vizio. La sentenza della CTR che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede sono efficaci verso le controparti costituite dal decimo giorno successivo alla notifica della denuncia di variazione; la regola opera per il domicilio autonomamente eletto, non nel medesimo modo per l'elezione presso lo studio di un difensore.
art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elezione di domicilio presso lo studio di un difensore ha la funzione di indicare la sede del procuratore; se il recapito cambia, il notificante deve attivarsi per individuare il nuovo luogo di notifica.
art. 291 c.p.c.
Non si applica quando la notificazione non è nulla ma omessa/inesistente; nel caso concreto la Corte ha escluso che potesse operare per sanare la notifica al precedente indirizzo se questa fosse stata davvero inesistente.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e questi si è costituito nel giudizio di appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello sulla base di un errore processuale nella valutazione della notificazione.
art. 327 c.p.c.
Richiamato per individuare il termine lungo di impugnazione, entro il quale la costituzione dell'appellata è avvenuta e ha sanato il vizio della notifica.
art. 380-bis c.p.c.
È stata ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 325 c.p.c.
Richiamato in tema di termini perentori per la rinnovazione del processo notificatorio e per valutare la tempestività degli atti di impugnazione.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9
Norma processuale richiamata per la trattazione da remoto della camera di consiglio.
Legge 18 dicembre 2020, n. 176
Legge di conversione del decreto richiamato per la trattazione da remoto.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17
Richiamata per il testo applicabile dell'art. 327 c.p.c. nel computo del termine lungo di impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'elezione di domicilio presso lo studio di un difensore comporta che la notifica degli atti di impugnazione debba essere eseguita al domicilio reale del procuratore, se il suo studio è stato trasferito, anche quando il mutamento non sia stato formalmente comunicato alla controparte.
- La notifica eseguita in un luogo ormai privo di collegamento con il destinatario è inesistente solo se manca la consegna dell'atto; se invece l'atto è materialmente consegnato in un luogo riferibile al destinatario, il vizio è di nullità e non di inesistenza.
- La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando l'atto è comunque pervenuto a conoscenza del destinatario e la parte si è costituita nel giudizio prima della scadenza del termine utile per l'impugnazione.
- Non può dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per un vizio della notificazione quando il vizio sia soltanto di nullità sanabile e il processo abbia comunque raggiunto il suo scopo.
- La disciplina della rinnovazione della notificazione e il rispetto dei termini perentori di impugnazione gravano sul notificante, che sopporta il rischio di decadenza se non svolge tempestivamente le ricerche necessarie sul recapito del difensore destinatario.
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