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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 4616 del 17 novembre 2015 dell'ASP Palermo con la quale è stata formalmente notificata la nota assessoriale prot. n. 799998 del 20 ottobre 2015, nella parte in cui dispone "effettuato il monitoraggio della spesa per singola struttura, sui prossimi ruoli di liquidazione competenze 2015, cautelativamente le eventuali somme eccedenti, per ogni singola struttura, la spesa consuntivata anno 2014 ridotta dell'1% rapportata ai mesi oggetto di liquidazione. E ciò fatti salvi i conguagli in positivo o in negativo discendenti dalle prossime determinazioni assessoriali in ordine agli aggregati di spesa e ai criteri di determinazione dei budget individuali definitivi anno 2015"; - della nota prot. N. 4639 del 18 novembre 2015 dell'ASP Palermo, nella parte in cui dispone che "il suddetto importo sarà cautelativamente trattenuto in due ratei di € 28.962,99 sui prossimi ruoli di liquidazione competenze ottobre e novembre 2015. Quanto sopra fatti salvi i conguagli in positivo o in negativo discendenti dalle prossime determinazioni assessoriali in ordine agli aggregati di spesa e ai criteri di determinazione dei budget individuali definitivi anno 2015"; - la nota assessoriale prot. n. 79998 del 20 ottobre 2015; - di ogni atto consequenziale e presupposto. NONCHE' per la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 quater comma 7 del D.L. n. 78/2015 così come convertito dalla L. n. 125/2015, nella misura in cui le note emanate dall'ASP Palermo ed oggetto di causa dovessero essere ritenute interpretazione aderente al dettato della su menzionata disciplina primaria. B)- quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 18/03/2016: della nota prot. n. 178 del26 gennaio 2016 avente ad oggetto "DD.AA. n. 2336/2015 del 24/12/ 2015 e n. 76 del 20/01/2016- Budget definitivo anno 2015"; del D.A. n. 2336/2015 di "Determinazione aggregati di spesa per l 'assistenza specialistica da privata- anno 2015"; del D.A. n. 76/2016 di "Rettifica D.A. n. 2336 del 24112/2015 Determinazione degli aggregati di spesa per l 'assistenza specialistica da privata anno 2015"; ove occorra del contratto stipulato per l'assegnazione del budget 2015; -C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 13/04/2017: -del D.A. n. 2632/2016; -del contratto per attribuzione del budget 2016 del 3/2/2017; -della nota ASP prot. ASP/6655/217 del giorno 08/02/2017.

Giustizia amministrativa201600326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e dell'azienda sanitaria relativi alla determinazione e alla trattenuta cautelativa delle somme correlate ai budget per l'assistenza specialistica privata degli anni 2015 e 2016

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, le note dell'azienda sanitaria e dell'Assessorato regionale alla Salute concernenti la trattenuta cautelativa, sui ruoli di liquidazione del 2015, delle somme eccedenti la spesa consuntivata nel 2014, ridotta dell'1% e rapportata ai mesi oggetto di liquidazione, nonché gli atti successivi di determinazione e rettifica degli aggregati di spesa e dei budget definitivi per il 2015 e il 2016, inclusi i relativi contratti e una nota dell'azienda sanitaria. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-quater, comma 7, del d.l. n. 78/2015, come convertito dalla l. n. 125/2015, qualora gli atti impugnati fossero stati ritenuti conformi a tale disposizione. Dal testo dell'ordinanza non emerge la trattazione nel merito dei singoli motivi di legittimità, poiché la domanda cautelare era stata rinviata al merito e il giudizio, pendente da oltre cinque anni, è stato oggetto di un ordine istruttorio volto ad aggiornarne il quadro fattuale e processuale.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né deciso la questione di legittimità costituzionale prospettata. Ha disposto incombenti istruttori. La ricorrente deve depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una dichiarazione a firma congiunta che precisi se permanga l'interesse alla decisione nel merito, aggiornando la situazione della vicenda e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché l'eventuale necessità di ulteriore documentazione o di integrazione del contraddittorio. Le amministrazioni intimate devono fornire, entro lo stesso termine, chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente potrà essere valutata come elemento decisivo della sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità; anche la mancata indicazione degli elementi richiesti, oltre alla mera dichiarazione di permanenza dell'interesse, potrà assumere rilievo probatorio. Quanto all'amministrazione, l'ingiustificato mancato deposito dei documenti richiesti potrà consentire la desunzione di argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Per l'amministrazione non costituita sono state indicate le modalità tecniche di deposito tramite PAT. Le spese non sono state disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 63 c.p.a. nell'ambito della disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; in particolare, l'ingiustificata mancata cooperazione dell'amministrazione, onerata dal deposito di documenti richiesti dal giudice, può essere valutata a fini probatori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il comportamento processuale della parte ricorrente, che non adempia all'ordine di dichiarare e documentare l'attuale interesse alla decisione, può concorrere a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e fondare l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 9-quater, comma 7, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    La disposizione è richiamata quale parametro rispetto al quale la ricorrente ha prospettato una questione di legittimità costituzionale; l'ordinanza non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo è pendente da lungo tempo, il giudice può ordinare al ricorrente di dichiarare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare il quadro relativo a fatti e atti sopravvenuti, prospettando l'improcedibilità in caso di inerzia o di adempimento meramente apparente.
  • L'inerzia del ricorrente rispetto a un ordine giudiziale di precisare e documentare la permanenza dell'interesse a ricorrere può essere valutata come comportamento processuale inequivoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
  • La mancata indicazione, da parte del ricorrente, degli elementi aggiornati richiesti dal giudice, oltre alla semplice dichiarazione formale di permanenza dell'interesse, può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • L'amministrazione destinataria di un ordine istruttorio ha un obbligo di cooperazione processuale e deve depositare gli atti e i documenti richiesti; l'ingiustificata omissione può consentire al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàProcesso amministrativo telematico
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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