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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37952/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall'avvocato di fiducia per difetto di legittimazione, ritenendo mancata la procura ad hoc. I fatti rilevati: il detenuto, in data 5/05/2025, aveva personalmente presentato all'Ufficio Matricola della Casa Circondariale "Piazza Lanza" una dichiarazione di nomina del difensore di fiducia (avv. Salvatore Sterlino) e tale nomina era stata allegata al reclamo proposto dal difensore il 9/05/2025. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)), nonché la non necessità di procura speciale per il reclamo, sostenendo che la nomina di difensore di fiducia (art. 123 c.p.p. e art. 96 c.p.p.) sia sufficiente ad attribuire il potere di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il reclamo contro sanzioni disciplinari (rientranti nell'art. 39, comma 1, n.5, dell'Ord. pen.) è un mezzo di impugnazione ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. e che la nomina del difensore di fiducia resa presso l'Ufficio Matricola ai sensi dell'art. 123 c.p.p. conferisce al difensore i poteri necessari per proporre il reclamo. Ne consegue che non era necessario il rilascio di una procura speciale ad hoc. Per tali ragioni la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato il fascicolo al Magistrato di sorveglianza di Catania per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come titolo di gravame per dedurre violazione di legge e carenza di motivazione nella decisione impugnata (motivi di cassazione invocati dal ricorrente).

  • art. 35 Ord. pen. (e art. 35-bis Ord. pen.)

    L'art. 35-bis qualifica il reclamo come mezzo di impugnazione per provvedimenti che incidono su diritti fondamentali; la Corte applica questa nozione per ritenere che il reclamo rientri nella disciplina degli atti impugnatori.

  • art. 71-ter Ord. pen.

    Richiamato nel ricorso; non oggetto di specifica reinterpretazione nel dispositivo, ma parte della normativa penitenziaria invocata a supporto dell'impugnazione.

  • art. 571, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma procedurale rilevante per la proposizione del reclamo; la Corte osserva che il reclamo è un mezzo di impugnazione e ne valuta la legittimazione del difensore alla luce della disciplina generale.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    La Corte ritiene che la nomina del difensore di fiducia resa presso l'Ufficio Matricola ai sensi dell'art. 123 c.p.p. sia sufficiente a conferire al difensore i poteri necessari per proporre il reclamo, senza bisogno di procura speciale.

  • art. 96 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come disciplina sul mandato difensivo; la Corte riconosce che il mandato difensivo generale (nominato ai sensi dell'art. 96) è idoneo a legittimare il difensore a esercitare il potere di impugnazione.

  • art. 39, comma 1, n. 5 Ord. pen.

    Individua le sanzioni disciplinari cui si applicano le norme che consentono il reclamo giurisdizionale: la sanzione inflitta al ricorrente rientra in questa categoria.

  • art. 69, comma 6, lett. a) Ord. pen.

    Stabilisce la possibilità di esperire il reclamo giurisdizionale innanzi al Magistrato di sorveglianza; la Corte lo collega alla disciplina del reclamo di cui all'art. 35-bis.

  • art. 30-bis, comma 4 Ord. pen. (richiamata per principio giurisprudenziale)

    La Corte richiama un precedente (Sez. 1, n. 23559 del 30/03/2023, Montanino) che riguarda la titolarità del difensore di un autonomo potere di proporre impugnazione sulla base della nomina apposta in calce a istanze: principio esteso dalla Corte alla fattispecie del reclamo disciplinare.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia resa presso l'Ufficio Matricola (art. 123 c.p.p.) conferisce al difensore i poteri necessari per proporre il reclamo avverso sanzioni disciplinari; non è richiesta una procura speciale ad hoc.
  • Il reclamo contro provvedimenti disciplinari si configura come mezzo di impugnazione ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen.; perciò si applica la disciplina generale sulla legittimazione del difensore.
  • Se il reclamo è stato presentato dal difensore con l'allegata dichiarazione di nomina, il Magistrato di sorveglianza non può dichiararne inammissibilità per mera mancanza di procura speciale senza verificare la validità della nomina documentata.
  • Per evitare contestazioni procedurali conviene che il detenuto formalizzi la nomina del difensore (e che il difensore alleghi la relativa dichiarazione al reclamo); tuttavia la presenza della nomina in matricola è generalmente sufficiente.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione del difensore, è possibile impugnare dinanzi alla Cassazione motivando la portata del mandato difensivo e richiamando la giurisprudenza che attribuisce al difensore nominato un autonomo potere di impugnazione.

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