Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8403/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la richiesta di riesame nel suo interesse e confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p., con aggravante di cui all'art. 416-bis), nonché per detenzione e porto illegale di armi. De Prisco era contestato di avere svolto in Toscana un ruolo stabile di supporto logistico al sodalizio (procura di domiciliazioni e rapporti di lavoro) e di custodire armi a disposizione degli associati; era inoltre contestata l'agevolazione di un altro sodalizio di stampo mafioso con base a Nocera Inferiore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate le censure sollevate. Ha confermato che il Tribunale di Firenze ha correttamente individuato gravi indizi di colpevolezza sulla base delle intercettazioni e degli altri atti d'indagine, nonché legittimamente valutato le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e l'assenza di misure alternative adeguate. Ha poi rigettato le critiche sulla qualificazione mafiosa/agevolativa collegata al sodalizio di Nocera Inferiore, ritenendo configurati i tratti tipici (quali il violento scontro per il controllo territoriale). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la sentenza dispone gli adempimenti di trasmissione previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che la partecipazione possa emergere anche da un ruolo stabile di supporto logistico funzionale ai fini comuni dell'associazione, non necessariamente dall'esecuzione diretta dei delitti fine.

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza di aggravamento)

    L'aggravante di tipo mafioso è stata applicata/riconosciuta in relazione all'agevolazione di un altro sodalizio con connotazioni mafiose, sulla base di elementi che indicano comportamenti tipici quali controllo del territorio e violenza organizzata, non limitati a meri attriti fra clan.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Citata dal ricorrente nell'ambito delle censure procedurali; la Corte ha ritenuto che le obiezioni non abbiano efficacemente assunto rilievo rispetto al percorso motivazionale del Tribunale e alle risultanze investigative.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina presunzioni in materia di esigenze cautelari; la Corte ha condiviso l'uso delle presunzioni richiamate dal Tribunale per valutare il pericolo di reiterazione dei reati, in combinazione con la gravità, la recentezza dei fatti e la disponibilità di armi.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a valle della decisione; la sentenza ordina i conseguenti adempimenti amministrativi.

Massime di principio

  • La partecipazione a un'associazione per delinquere può essere dimostrata anche quando il contributo dell'indagato sia principalmente logistico (procura di domicili, rapporti di lavoro, custodia di beni o armi), purché tale ruolo sia stabile e funzionale agli scopi criminosi comuni.
  • L'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis) si applica non solo sulla base di semplici contrasti o rivalità tra gruppi, ma quando emergono elementi caratteristici quali il ricorso alla violenza per il controllo del territorio, l'organizzazione e la capacità di condizionamento tipiche del fenomeno mafioso.
  • Per la conferma della custodia cautelare il giudice può fondarsi su presunzioni legislative (art. 275, comma 3 c.p.p.) quando ricorrono gravità degli indizi, recentizza dei fatti e concretezza del pericolo di reiterazione (ad esempio per disponibilità attuale di armi); in tali casi il ricorrente deve fornire prove concrete per dimostrare l'idoneità di misure meno afflittive.
  • Censure generiche o mere affermazioni di insoddisfazione rispetto alla motivazione del giudice di merito sono, in sede di cassazione, spesso inammissibili o destinate a soccombere: è necessario indicare errori di diritto o vizi motivazionali specifici e apprezzabili.
  • Nel contestare la misura cautelare, è utile proporre elementi concreti di personalità, collegamenti familiari o residenziali e proposte concrete di misure alternative (compresa disponibilità ad allontanarsi dalla zona), al fine di contrastare le presunzioni di pericolosità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.