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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19415/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva (1) l'omessa declaratoria di esclusione della recidiva in violazione dell'art. 599-bis c.p.p. (doglianza in parte rinunciata in sede di concordato) e (2) l'omessa declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale era maturato anteriormente alla sentenza di appello e non era stata operata alcuna rinuncia espressa alla prescrizione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello per dedurre l'omessa declaratoria di prescrizione quando non vi sia stata una rinuncia espressa. Hanno inoltre ritenuto infondato il primo motivo (la sentenza aveva effettivamente escluso la recidiva) e stabilito che, una volta esclusa la recidiva, doveva essere rilevata d'ufficio la prescrizione intervenuta anteriormente alla pronuncia; conseguentemente è stata confermata la declaratoria di estinzione del reato e disposta la pronuncia di annullamento senza rinvio (reato estinto per prescrizione).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello; la mera proposizione o l'accordo sul concordato in appello non costituiscono, di per sé, rinuncia alla prescrizione del reato se non sussiste una rinuncia espressa secondo le forme richieste.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Impone al giudice l'obbligo di rilevare immediatamente, anche d'ufficio, cause di non punibilità tra cui l'estinzione del reato per prescrizione; l'omissione integra vizio di legittimità deducibile in cassazione.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce che la rinuncia alla prescrizione richiede una forma espressa (comma 7); pertanto non sono ammessi equipollenti alla rinuncia espressa.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al computo dei termini e agli effetti della prescrizione dopo l'esclusione di circostanze che aumentano la pena.

  • art. 448-bis cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti di ricorribilità della sentenza di patteggiamento; rilevante nel confronto ermeneutico ma non applicabile di pieno diritto al concordato in appello, che mantiene un regime diverso.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Prevede la trattazione de plano di alcuni ricorsi in Cassazione; non impedisce perciò, secondo le Sezioni Unite, la valutazione di ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di concordato in appello né la deduzione della prescrizione in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente di impugnare in Cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; la mancata declaratoria di prescrizione rientra in queste ipotesi e rende ammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • La proposta o l'accoglimento di un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) non equivale automaticamente a rinuncia alla prescrizione: la rinuncia deve essere espressa e formalmente manifestata secondo le norme (art. 157 c.p.).
  • Il giudice d'appello ha l'obbligo di verificare ex officio le cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., incluse la prescrizione e altre cause estintive; l'omissione di tale verifica costituisce vizio di legittimità deducibile in Cassazione.
  • Contro la sentenza emessa in esito a concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione per dedurre l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia, salvo rinuncia espressa del ricorrente.
  • La disciplina speciale sul patteggiamento (art. 444 e art. 448-bis c.p.p.) non può essere estesa automaticamente al concordato in appello; pertanto i limiti di ricorribilità del patteggiamento non si trasferiscono tout court al concordato in appello.
  • Se la prescrizione è accertata, l'atto di impugnazione può condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza di merito per estinzione del reato; perciò è prudente per la difesa sollevare esplicitamente eventuali eccezioni di prescrizione nei gradi di merito.
  • In pratica, difensori e PM devono esprimere chiaramente in udienza la volontà di rinunciare alla prescrizione se intendono farlo; in mancanza di tale atto formale, la questione resta rilevabile in sede di legittimità.

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