Corte di giustizia, Sentenza C-161/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell' 8 maggio 2019. — Violeta Villar Láiz contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. — Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Discriminazione indiretta – Lavoro a tempo parziale – Calcolo della pensione di vecchiaia. — Causa C-161/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il sistema spagnolo di calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori a tempo parziale, alla luce della direttiva 79/7/CEE sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale. Ha ritenuto che il meccanismo nazionale possa costituire una discriminazione indiretta fondata sul sesso, in quanto colpisce in misura particolarmente significativa le donne. La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva osta a tale normativa nei limiti indicati. Non è stato necessario rispondere alla seconda questione relativa alla Carta.
Calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori a tempo parziale e discriminazione indiretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 79/7/CEE
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE osti a una normativa nazionale che, nel calcolo della pensione di vecchiaia contributiva del lavoratore a tempo parziale, riduce il periodo contributivo rilevante per la percentuale applicabile all’importo di base mediante un coefficiente legato al rapporto tra tempo parziale e tempo pieno, pur con una maggiorazione correttiva di 1,5; e, correlativamente, se tale normativa integri una discriminazione indiretta fondata sul sesso rilevante anche ai sensi dell’articolo 21 della Carta.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE osta a una normativa nazionale che, nel calcolo della pensione di vecchiaia contributiva di un lavoratore a tempo parziale, oltre a determinare l’importo di base sulle retribuzioni effettivamente percepite, riduca anche il periodo contributivo utile per la percentuale applicabile mediante un coefficiente legato al part-time e una maggiorazione correttiva di 1,5, quando tale meccanismo ponga di fatto le donne in una posizione di particolare svantaggio rispetto agli uomini. La normativa è lecita solo se la disparità è giustificata da fattori obiettivi e da una finalità legittima di politica sociale, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il meccanismo ecceda quanto necessario, poiché l’importo di base già riflette il minore orario lavorato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 79/7/CEE
- Articolo 1 della direttiva 79/7/CEE
- Articolo 3 della direttiva 79/7/CEE
- Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE
- Direttiva 2006/54/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54/CE
Calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori a tempo parziale e discriminazione indiretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 79/7/CEE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) in materia di previdenza sociale e, più precisamente, di determinazione della pensione di vecchiaia di un lavoratore a tempo parziale. La Corte è chiamata a verificare se il sistema spagnolo di calcolo sia compatibile con il divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso sancito dalla direttiva 79/7/CEE.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Violeta Villar Láiz ha chiesto il ricalcolo della propria pensione di vecchiaia, sostenendo che i periodi di lavoro a tempo parziale dovessero essere trattati come periodi a tempo pieno. L’INSS le aveva riconosciuto una pensione calcolata applicando all’importo di base un coefficiente del 53%, tenendo conto del lavoro part-time svolto per una parte significativa della vita lavorativa.
Il giudice del rinvio osserva che il sistema spagnolo, a seguito della riforma successiva alla sentenza del Tribunal Constitucional n. 61/2013 e alla giurisprudenza della Corte, combina due elementi sfavorevoli per i lavoratori a tempo parziale:
- l’importo di base è determinato sulle retribuzioni effettivamente percepite, quindi è più basso rispetto a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile;
- i giorni di contribuzione rilevanti per la percentuale applicabile sono ridotti in proporzione al tempo parziale, con un correttivo di 1,5 che, secondo il giudice del rinvio, attenua solo in parte l’effetto negativo.
Il giudice nazionale rileva inoltre che il lavoro a tempo parziale in Spagna interessa in modo prevalente le donne: nel primo trimestre 2017, circa il 75% dei lavoratori part-time erano donne.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 79/7/CEE, il cui articolo 1 mira alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale. L’articolo 3, paragrafo 1, include i regimi legali di protezione contro la vecchiaia. L’articolo 4, paragrafo 1, vieta qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, fondata sul sesso, anche con riguardo al calcolo delle prestazioni.
È richiamata anche la direttiva 2006/54/CE, in particolare:
- il considerando 30, relativo al ruolo dell’onere della prova;
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che definisce la discriminazione indiretta come la situazione in cui una disposizione apparentemente neutra mette persone di un sesso in particolare svantaggio rispetto all’altro sesso, salvo giustificazione oggettiva.
Sul piano interno, vengono esaminate le disposizioni della Ley General de la Seguridad Social (LGSS), in particolare gli articoli 209, 210, 245, 246, 247 e 248, che disciplinano la base di calcolo della pensione, il computo dei periodi contributivi per i lavoratori a tempo parziale e l’applicazione del coefficiente correttivo di 1,5.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE osti a una normativa che riduce il numero di anni di contribuzione considerati per applicare la percentuale alla base di calcolo della pensione nel caso di lavoro a tempo parziale;
- se tale normativa sia contraria anche all’articolo 21 della Carta, con conseguente obbligo del giudice nazionale di disapplicarla.
Ragionamento della Corte
La Corte chiarisce innanzitutto che la normativa spagnola non comporta una discriminazione diretta, perché si applica indistintamente a uomini e donne. La questione è quindi se essa determini una discriminazione indiretta.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che la discriminazione indiretta sussiste quando una misura apparentemente neutra colpisce in misura significativamente maggiore le persone di un sesso rispetto all’altro. Per valutare tale svantaggio, il giudice nazionale deve basarsi su dati statistici affidabili e significativi, confrontando le quote di lavoratori colpiti e non colpiti all’interno della manodopera maschile e femminile.
Nel caso di specie, la Corte osserva che:
- la misura nazionale è sfavorevole soprattutto ai lavoratori a tempo parziale ridotto, cioè a coloro che hanno lavorato in media meno di due terzi del tempo pieno;
- i dati disponibili mostrano che il lavoro part-time riguarda in modo preponderante le donne;
- il gruppo realmente colpito dalla normativa è quello dei lavoratori a tempo parziale ridotto, che subisce una riduzione della pensione superiore a quella risultante dal solo criterio pro rata temporis.
Quanto alla giustificazione, la Corte riconosce che un adeguamento pro rata temporis della pensione può essere compatibile con il diritto dell’Unione e che un sistema contributivo può legittimamente riflettere la minore prestazione lavorativa e contributiva. Tuttavia, nel caso concreto, la presenza di un importo di base già calcolato sulle retribuzioni effettivamente percepite è sufficiente a riflettere il minore apporto lavorativo. L’applicazione aggiuntiva del coefficiente di riduzione sui periodi contributivi va quindi oltre quanto necessario per salvaguardare l’equilibrio del sistema previdenziale.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE osta a una normativa nazionale come quella spagnola, nella misura in cui essa pone le lavoratrici in una situazione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori uomini.
Poiché la prima questione riceve risposta positiva, la Corte dichiara assorbita la seconda questione relativa all’articolo 21 della Carta.
Principio affermato
In materia di pensione di vecchiaia contributiva dei lavoratori a tempo parziale, una normativa nazionale non può, oltre a calcolare la base pensionistica sulle retribuzioni effettive, ridurre ulteriormente i periodi contributivi rilevanti per la percentuale applicabile, se tale meccanismo produce un impatto sproporzionato sulle donne e non è strettamente necessario a perseguire una finalità legittima di politica sociale.
Rilievi pratici per gli operatori
Per la pratica professionale, la sentenza segnala che i regimi pensionistici nazionali apparentemente neutrali devono essere verificati anche sotto il profilo dell’impatto statistico di genere. Nei casi di lavoro a tempo parziale, non basta invocare il principio del pro rata temporis: occorre accertare se la struttura complessiva del calcolo determini un doppio svantaggio non giustificato, specie quando il gruppo colpito sia composto prevalentemente da donne.
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