Cassazione Civile, Ordinanza n. 03359/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, a sua volta sfavorevole rispetto all'impugnazione di due avvisi di intimazione relativi a crediti per IRPEF, IVA e ILOR collegati a precedenti cartelle di pagamento. Con un unico motivo, articolato in tre censure, ha dedotto violazione degli artt. 2948 e 2953 c.c. e dell'art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973. In sintesi: (A.1) ha sostenuto che tra la notifica delle cartelle e quella delle intimazioni fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione, poiché la mancata impugnazione della cartella non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale; ha inoltre sostenuto che, per tributi periodici, opererebbe l'art. 2948 n. 4 c.c.; (A.2) ha contestato la regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche, deducendo per una cartella l'assenza del referto di notifica e della CAD, nonché l'asserita incoerenza tra numerazione e data, e per l'altra l'irritualità del deposito in appello della relata di notifica e la proposizione di querela di falso avverso la sottoscrizione; (A.3) ha infine denunciato omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dai termini di formazione del ruolo, affermando che la notificazione delle cartelle sarebbe dovuta avvenire entro termini anteriori rispetto alla data di formazione del ruolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'intimazione di pagamento n. 0620149005777370, relativa a una cartella di importo inferiore alla soglia per l'annullamento automatico ex lege previsto dal d.l. n. 119/2018; per tale parte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse del contribuente. Quanto all'altra intimazione di pagamento, ha rigettato nel merito la censura sulla prescrizione, affermando che per IRPEF, IVA e ILOR non opera il termine quinquennale invocato dal ricorrente, ma il termine ordinario decennale, e che la mancata impugnazione della cartella non produce la conversione del termine breve in decennale. Ha poi ritenuto in parte infondata e in parte inammissibile la doglianza sulla notifica della cartella prodromica: la produzione di documenti in appello nel giudizio tributario è consentita, mentre la querela di falso proposta solo in sede penale non imponeva la sospensione del processo civile/tributario; l'eventuale falsità degli atti del merito, ove accertata, potrebbe essere fatta valere semmai con revocazione. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura sulla decadenza per formazione del ruolo, perché la regolare notifica della cartella imponeva di far valere tale questione nel termine di impugnazione della cartella stessa. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato per la parte residua, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità limitatamente alla controversia ancora sub iudice.
Norme richiamate
art. 2948 c.c.
La disposizione sulla prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica ai crediti per IRPEF, IVA e ILOR, perché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario e non è un debito periodico in senso civilistico.
art. 2953 c.c.
La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per effetto della mancata impugnazione della cartella di pagamento, che è atto amministrativo privo di efficacia di giudicato.
art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disposizione è richiamata dal ricorrente per contestare la prova della notifica; la Corte non ne ricava un limite alla necessità di dimostrare la notifica, e afferma comunque che nel giudizio tributario possono essere prodotti nuovi documenti anche in appello.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti anche in appello, senza i limiti più rigidi dell'art. 345 c.p.c.
art. 345 c.p.c.
È richiamato solo come parametro dal quale l'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 consente di discostarsi nel processo tributario.
art. 221 c.p.c.
La querela di falso rilevante nel processo civile è quella proposta in sede civile; la denuncia o iniziativa in sede penale ha funzione diversa e non impone di per sé la sospensione del giudizio tributario/civile.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria può operare quando vi sia un procedimento penale di falso incidentemente rilevante rispetto al giudizio civile, secondo i presupposti indicati dalla Corte.
art. 654 c.p.p.
La Corte richiama l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per spiegare la distinzione tra procedimento civile e penale di falso.
art. 395, primo comma, n. 2, c.p.c.
L'eventuale falsità degli atti posti a base della decisione, una volta definitivamente accertata, può essere fatta valere con revocazione.
art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
L'annullamento dei debiti di importo rientrante nella soglia prevista opera automaticamente, ipso iure, e per i debiti litigiosi determina cessazione della materia del contendere senza necessità di un formale provvedimento di sgravio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato secondo la disciplina sulle spese processuali, in ragione dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della cartella di pagamento comporta l'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale, che opera solo in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato.
- Per i crediti erariali relativi a IRPEF, IVA e ILOR non trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., bensì il termine ordinario decennale, in assenza di una diversa previsione di legge.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti è ammessa anche in appello; pertanto, la relata di notifica prodotta nel grado successivo può essere utilizzata dal giudice di merito.
- La querela di falso proposta solo in sede penale non basta, da sola, a imporre la sospensione del giudizio tributario/civile: occorre una querela di falso in sede civile o comunque i presupposti processuali che rendano necessaria la sospensione.
- Se la cartella di pagamento risulta regolarmente notificata, le questioni attinenti a decadenza e formazione del ruolo devono essere fatte valere nei termini di impugnazione della cartella, altrimenti non possono essere riproposte contro l'intimazione di pagamento.
- L'annullamento automatico di determinati carichi per effetto di una norma sopravvenuta estingue il processo per cessata materia del contendere, senza bisogno di un atto formale di sgravio, quando il debito rientri nei presupposti di legge.
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