Cassazione Penale, Sentenza n. 8804/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Salzillo impugnava l'ordinanza del 20/04/2022 con cui il Tribunale di sorveglianza rigettava la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Deduceva violazione delle norme processuali: il suo difensore di fiducia, Avv. Antonino Rossi, pur avendo ricevuto avviso per l'udienza originaria del 27/03/2018, non avrebbe ricevuto alcun ulteriore avviso per la udienza del 20/04/2022, sicché quest'ultima sarebbe stata celebrata in sua assenza e la relativa ordinanza sarebbe nulla per violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'udienza del 20/04/2022 fosse l'ultima di una serie di rinvii disposti ad udienza fissa; in ciascun rinvio il Presidente aveva dato avviso orale della data successiva e ciò era verbalmente annotato. Ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen. (nella formulazione pro tempore vigente), gli avvisi orali sostituivano la nuova notificazione per chi fosse stato o dovesse considerarsi presente. Poiché l'avvocato Rossi era stato regolarmente avvisato per la prima udienza della serie, non erano necessarie ulteriori notificazioni. Perciò il vizio denunciato non sussisteva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e in considerazione dei profili di colpa dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento al fatto che l'esecuzione del titolo oggetto della richiesta era stata sospesa dal Pubblico ministero; contestualizza la procedura per l'affidamento in prova.
art. 148, comma 5, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che, nella formulazione pro tempore vigente, gli avvisi orali dati dal Presidente in occasione di rinvii ad udienza fissa, verbalmente annotati, sostituiscono la nuova notificazione per coloro che erano o dovevano considerarsi presenti.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare l'obbligo di comminare una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa correlati a impugnazioni irrituali o manifestamente infondate.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006 (Grassia)
Precedente richiamato che conferma il principio secondo cui l'avviso orale per i rinvii, ricevuto dal difensore nella prima udienza, vale a sostituire successive notificazioni per i rinvii ad udienza fissa.
Massime di principio
- Se un'udienza è l'ultima di una serie di rinvii ad udienza fissa, l'avviso orale del Presidente, verbalmente annotato ad ogni rinvio, può sostituire la nuova notificazione per chi era o doveva considerarsi presente, purché la normativa vigente lo consenta.
- La mancata presenza del difensore a una udienza successiva non comporta automaticamente la nullità dell'udienza o del provvedimento se risulta dagli atti che il difensore era stato regolarmente avvisato all'inizio della serie e gli avvisi intermedi sono stati resi e verbalizzati.
- Per impugnare con successo la nullità per mancata notifica occorre provare l'effettiva mancanza dell'avviso iniziale o l'inesistenza/irregolarità degli avvisi intermedi verbalizzati; mere affermazioni di non aver ricevuto comunicazioni sono, di per sé, insufficienti quando il verbale attesta gli avvisi.
- In caso di impugnazione manifestamente infondata o irrituale il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile e imporre al ricorrente il pagamento delle spese e, nei casi previsti, una somma alla Cassa delle ammende.
- È fondamentale verificare la disciplina processuale vigente al momento degli eventi (la norma pro tempore vigente), i verbali delle udienze e la documentazione di notifica prima di dedurre la nullità per violazione del diritto di difesa.
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