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Parere

Parere n. 970/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento del provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa n. 706253 del 29 novembre 2023.

Giustizia amministrativa202401158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di sospensione precauzionale facoltativa n. 706253 del 29 novembre 2023.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, già sottoposto a sospensione precauzionale facoltativa in relazione a un procedimento penale per fatti qualificati come violenza sessuale aggravata e successivamente rinviato a nuovo giudizio dalla Corte di cassazione, ha impugnato il provvedimento ministeriale adottato ai sensi degli artt. 917 e 919, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Con un unico motivo ha dedotto eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la cassazione della sentenza d’appello con rinvio e che i fatti contestati sarebbero riconducibili alla sua sfera privata, senza interferenza con le funzioni esercitate. Nel corso del procedimento consultivo il ricorrente ha inoltre prodotto il dispositivo di una successiva sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati contestati.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha espresso parere per il rigetto. L’art. 919, comma 3, del C.O.M. consente, decorso il quinquennio massimo di sospensione, di disporre nuovamente la sospensione dall’impiego quando sia ancora pendente un procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, previa specifica valutazione degli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta e previa contestazione degli addebiti. Il provvedimento impugnato aveva considerato la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio al Tribunale, rilevando però che l’annullamento era stato disposto per un vizio nella composizione del collegio giudicante e non per ragioni di merito concernenti l’affermazione della responsabilità. L’Amministrazione aveva inoltre motivato sulla gravità eccezionale dei fatti e sul pregiudizio per il prestigio dell’Arma derivante dalla riammissione in servizio. Alla luce dell’ampia discrezionalità amministrativa in materia, la motivazione è stata ritenuta immune dalle censure dedotte.

Osservazioni

Unico motivo - Eccesso di potere nella valutazione del procedimento penale e della sfera privata dei fatti

La censura è infondata. Il provvedimento impugnato ha espressamente dato atto della cassazione della sentenza d’appello e del rinvio al Tribunale, precisando tuttavia che l’annullamento dipendeva da un vizio nella composizione del collegio giudicante e non da una valutazione di merito favorevole all’imputato. La motivazione ha inoltre considerato l’eccezionale gravità dei fatti e il pregiudizio per il prestigio dell’Arma derivante dalla riammissione in servizio. Tali valutazioni risultano sufficienti, tenuto conto dell’ampia discrezionalità attribuita all’Amministrazione, anche a fronte della dedotta estraneità dei fatti alla sfera funzionale del militare.

Norme richiamate

  • art. 916 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.)

    È stato indicato quale fondamento della precedente sospensione precauzionale facoltativa disposta nel 2018.

  • art. 917 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.)

    È richiamato quale base normativa della sospensione dall’impiego disposta nei confronti dell’imputato.

  • art. 919, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.)

    stabilisce in cinque anni il termine massimo di durata della sospensione precauzionale facoltativa

    Il termine quinquennale costituisce la durata massima ordinaria della sospensione precauzionale facoltativa.

  • art. 919, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.)

    se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti

    Dopo il decorso del quinquennio, la disposizione consente una nuova sospensione dall’impiego quando il procedimento penale sia ancora pendente e riguardi fatti di eccezionale gravità, purché l’Amministrazione proceda a una valutazione specifica della condotta e contesti previamente gli addebiti.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del parere.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • Decorso il termine massimo quinquennale della sospensione precauzionale facoltativa, l’Amministrazione può disporre una nuova sospensione dall’impiego se è ancora pendente un procedimento penale relativo a fatti di eccezionale gravità, purché valuti specificamente gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta e proceda alla previa contestazione degli addebiti.
  • La cassazione con rinvio di una sentenza penale non impone, di per sé, la revoca o l’esclusione della sospensione precauzionale quando l’annullamento sia stato disposto per un vizio processuale estraneo al merito dell’accertamento e il procedimento penale resti pendente.
  • Nella sospensione precauzionale dei militari, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dei fatti e del pregiudizio arrecato al prestigio dell’istituzione; tale valutazione è legittima se adeguatamente motivata con riferimento alla natura dei fatti e agli effetti della riammissione in servizio.
  • La riconducibilità dei fatti alla sfera privata del militare non esclude automaticamente la rilevanza disciplinare o precauzionale della condotta, quando la gravità dei fatti sia idonea a incidere sul prestigio dell’Arma e sulla fiducia connessa allo svolgimento del servizio.

Sospensione precauzionale facoltativa di un militare dell’Arma dei Carabinieri

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un militare dell’Arma dei Carabinieri, oggi in congedo, contro il Ministero della difesa per l’annullamento del provvedimento del 29 novembre 2023 con cui è stata disposta la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego ai sensi degli artt. 917 e 919, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.

Premesse fattuali e procedimento penale

Il militare era stato sottoposto a sospensione precauzionale nel 2018 dopo l’esercizio dell’azione penale per fatti inizialmente qualificati ai sensi dell’art. 609-quater c.p. Il Tribunale lo aveva poi condannato per violenza sessuale aggravata, applicando anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. La Corte d’appello aveva ridotto la pena e revocato l’interdizione. La Corte di cassazione aveva successivamente annullato la sentenza d’appello con rinvio al Tribunale.

Nel 2023 la Direzione generale per il personale militare ha disposto una nuova sospensione precauzionale facoltativa, ritenendo ancora pendente il procedimento penale e caratterizzati da eccezionale gravità i fatti contestati. Nel corso del procedimento consultivo il ricorrente ha trasmesso il dispositivo di una successiva sentenza del Tribunale che dichiarava l’estinzione per prescrizione dei reati, senza che dal dispositivo prodotto risultassero indicati i reati specificamente considerati.

Motivo di ricorso

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere, articolato su due profili:

  • l’omessa o insufficiente considerazione della cassazione della sentenza d’appello e del conseguente rinvio al Tribunale;
  • la natura privata dei fatti contestati, ritenuti privi di interferenza con le funzioni esercitate.

Il Ministero della difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.

Quadro normativo

L’art. 919, comma 1, del C.O.M. stabilisce in cinque anni la durata massima della sospensione precauzionale facoltativa. Il comma 3 disciplina la possibilità di disporre la sospensione anche dopo il decorso del quinquennio, quando sia ancora pendente un procedimento penale per fatti di eccezionale gravità.

La nuova sospensione richiede:

  • la pendenza del procedimento penale;
  • l’eccezionale gravità dei fatti;
  • la valutazione specifica di ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare;
  • la previa contestazione degli addebiti.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto rispettato il principio del contraddittorio e infondato l’unico motivo di gravame.

Il provvedimento impugnato aveva infatti considerato la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio al Tribunale. L’Amministrazione aveva però precisato che l’annullamento era stato determinato da un vizio nella composizione del collegio giudicante di primo grado, e non da una valutazione di merito favorevole all’imputato. Pertanto, la cassazione con rinvio non impediva di valorizzare la perdurante pendenza del procedimento penale ai fini cautelari.

La motivazione amministrativa aveva inoltre evidenziato l’eccezionale gravità dei fatti contestati e il pregiudizio per il prestigio dell’Arma che sarebbe derivato dalla riammissione in servizio di un dipendente accusato di un gravissimo reato. La Sezione ha ritenuto tale motivazione sufficiente, considerando l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nella materia.

La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui i fatti sarebbero riconducibili alla sfera privata, non è stata ritenuta idonea a superare la valutazione amministrativa sul riflesso dei fatti stessi sul prestigio dell’istituzione.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente, della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo a identificarli, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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