Cassazione Civile, Ordinanza n. 32419/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS, ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto all'assegno per il nucleo familiare riconosciuto in favore di un lavoratore, con decorrenza dal 2010, sulla base della ritenuta equiparazione tra soggetto ultrasessantacinquenne e soggetto inabile ai fini della composizione del nucleo familiare. L'INPS ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato il riconoscimento del beneficio, proponendo tre motivi di ricorso. Il primo motivo, ritenuto manifestamente fondato, censurava l'affermazione secondo cui il mero compimento dei 65 anni basterebbe a integrare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, richiesta dalla disciplina degli assegni familiari per considerare un nucleo composto da una sola persona. La Corte ha rilevato che il superamento del limite anagrafico incide solo sul piano del collocamento al lavoro, ma non su quello sanitario, che è il solo rilevante per la norma richiamata. Gli altri motivi restano assorbiti.
Norme richiamate
D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 8
Ai fini degli assegni familiari, il nucleo familiare può essere composto da una sola persona solo se titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente oppure se, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
L. n. 153 del 1988
Norma di conversione del decreto richiamato in materia di assegni familiari.
Massime di principio
- Per il riconoscimento del nucleo familiare monocomponente ai fini degli assegni familiari non è sufficiente il mero raggiungimento di una determinata età anagrafica, occorrendo la verifica della specifica condizione sanitaria di assoluta e permanente impossibilità di svolgere un proficuo lavoro.
- Il requisito dell'impossibilità al lavoro richiesto dalla disciplina degli assegni familiari deve essere accertato sul piano medico-sanitario, non potendo essere desunto automaticamente da presupposti solo giuridici o amministrativi, come la cessazione dell'iscrizione al collocamento.
- Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, l'accoglimento di tale motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi non esaminati.
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