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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16013/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova del 05/05/2022, sostenendo la nullità per omessa notifica delle conclusioni scritte del Procuratore generale all'avv. Ferdinando Stucci, difensore di fiducia nominato il 06/04/2022 (domicilio eletto presso il suo studio), essendo invece le conclusioni state comunicate il 04/05/2022 all'avv. Alessandro Sola, difensore precedentemente revocato. La censura è fondata sulla violazione delle norme emergenziali sul giudizio cartolare d'appello e sulle conseguenze della mancata comunicazione telematica delle conclusioni del P.G.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che le conclusioni del P.G. depositate il 29/04/2022 furono erroneamente comunicate il 04/05/2022 al difensore revocato; ha qualificato la mancata comunicazione telematica delle conclusioni alla difesa come nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; ha precisato che tale nullità può essere rilevata con l'impugnazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p. e non è soggetta ai limiti dell'art. 182, comma 2, c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 16 legge n. 15 del 2022

    Richiamata nella censura come riferimento alla nullità per omissione di notifica delle conclusioni; la sentenza valuta la rilevanza delle norme emergenziali e degli obblighi di comunicazione successive alle modifiche di difensore

  • art. 180 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la nullità in esame, essendo di ordine generale a regime intermedio, possa essere tempestivamente dedotta con l'impugnazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Norme richiamate nel procedimento relativamente alla disciplina emergenziale che ha introdotto il giudizio cartolare d'appello e le modalità di deposito/comunicazione telematica delle conclusioni

  • art. 23-bis, comma 2 del d.l. 28/10/2020 n. 137, convertito nella legge 18/12/2020 n. 176

    Regola il giudizio cartolare d'appello e la possibilità di deposito telematico delle conclusioni da parte del difensore; la mancata trasmissione telematica delle conclusioni del P.G. alla difesa integra nullità

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. alla difesa è stata qualificata come nullità generale a regime intermedio che attiene all'assistenza dell'imputato

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte chiarisce che, trattandosi di nullità relativa all'assenza di assistenza della parte all'atto nullo, la stessa non è soggetta ai limiti temporali di detta norma quando la parte non ha potuto avvalersi dell'atto

Massime di principio

  • La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero al difensore nominato e legittimamente eletto costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.).
  • Tale nullità può essere eccepita con l'impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; non è necessariamente assoggettata ai termini di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p. quando la parte non ha potuto assistere all'atto.
  • Quando venga revocato un difensore e ne sia nominato un altro, è essenziale che le comunicazioni processuali (in particolare le conclusioni del P.G. in giudizio cartolare) siano inviate al difensore effettivamente nominato ed al domicilio eletto; l'errore di indirizzo può determinare l'annullamento della sentenza.
  • Nei giudizi cartolari d'appello disciplinati dalle norme emergenziali, il deposito e la comunicazione telematica delle conclusioni hanno efficacia sostanziale: la difesa può comunque depositare conclusioni telematiche entro i termini stabiliti (es. 5 giorni antecedenti), ma la omissione della comunicazione del P.G. rimane rilevante.
  • In casi analoghi, la parte lesa deve eccepire la nullità immediatamente, ove possibile, oppure dedurla con impugnazione; verificare sempre date di nomina del difensore, di deposito delle conclusioni e di effettiva comunicazione per valutare la fondatezza dell'impugnazione.

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