Cassazione Penale, Sentenza n. 16013/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova del 05/05/2022, sostenendo la nullità per omessa notifica delle conclusioni scritte del Procuratore generale all'avv. Ferdinando Stucci, difensore di fiducia nominato il 06/04/2022 (domicilio eletto presso il suo studio), essendo invece le conclusioni state comunicate il 04/05/2022 all'avv. Alessandro Sola, difensore precedentemente revocato. La censura è fondata sulla violazione delle norme emergenziali sul giudizio cartolare d'appello e sulle conseguenze della mancata comunicazione telematica delle conclusioni del P.G.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che le conclusioni del P.G. depositate il 29/04/2022 furono erroneamente comunicate il 04/05/2022 al difensore revocato; ha qualificato la mancata comunicazione telematica delle conclusioni alla difesa come nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; ha precisato che tale nullità può essere rilevata con l'impugnazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p. e non è soggetta ai limiti dell'art. 182, comma 2, c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 16 legge n. 15 del 2022
Richiamata nella censura come riferimento alla nullità per omissione di notifica delle conclusioni; la sentenza valuta la rilevanza delle norme emergenziali e degli obblighi di comunicazione successive alle modifiche di difensore
art. 180 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la nullità in esame, essendo di ordine generale a regime intermedio, possa essere tempestivamente dedotta con l'impugnazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme richiamate nel procedimento relativamente alla disciplina emergenziale che ha introdotto il giudizio cartolare d'appello e le modalità di deposito/comunicazione telematica delle conclusioni
art. 23-bis, comma 2 del d.l. 28/10/2020 n. 137, convertito nella legge 18/12/2020 n. 176
Regola il giudizio cartolare d'appello e la possibilità di deposito telematico delle conclusioni da parte del difensore; la mancata trasmissione telematica delle conclusioni del P.G. alla difesa integra nullità
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. alla difesa è stata qualificata come nullità generale a regime intermedio che attiene all'assistenza dell'imputato
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che, trattandosi di nullità relativa all'assenza di assistenza della parte all'atto nullo, la stessa non è soggetta ai limiti temporali di detta norma quando la parte non ha potuto avvalersi dell'atto
Massime di principio
- La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero al difensore nominato e legittimamente eletto costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.).
- Tale nullità può essere eccepita con l'impugnazione della sentenza ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; non è necessariamente assoggettata ai termini di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p. quando la parte non ha potuto assistere all'atto.
- Quando venga revocato un difensore e ne sia nominato un altro, è essenziale che le comunicazioni processuali (in particolare le conclusioni del P.G. in giudizio cartolare) siano inviate al difensore effettivamente nominato ed al domicilio eletto; l'errore di indirizzo può determinare l'annullamento della sentenza.
- Nei giudizi cartolari d'appello disciplinati dalle norme emergenziali, il deposito e la comunicazione telematica delle conclusioni hanno efficacia sostanziale: la difesa può comunque depositare conclusioni telematiche entro i termini stabiliti (es. 5 giorni antecedenti), ma la omissione della comunicazione del P.G. rimane rilevante.
- In casi analoghi, la parte lesa deve eccepire la nullità immediatamente, ove possibile, oppure dedurla con impugnazione; verificare sempre date di nomina del difensore, di deposito delle conclusioni e di effettiva comunicazione per valutare la fondatezza dell'impugnazione.
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