Cassazione Civile, Sentenza n. 9206/2021 del 02/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiati)
La controversia
Il paziente aveva convenuto in giudizio una struttura ospedaliera e l’azienda sanitaria, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’epatite C che sosteneva di avere contratto a seguito di un’emotrasfusione eseguita durante il ricovero per un intervento di resezione gastrica dovuto a carcinoma. Il Tribunale di Potenza aveva rigettato la domanda per mancato accertamento del nesso eziologico. In appello, la Corte di Potenza aveva pronunciato sentenza non definitiva, attribuendo alla Gestione liquidatoria dell’ex ASL la legittimazione passiva esclusiva e dichiarandola responsabile del danno, con prosecuzione del giudizio per la quantificazione. La Gestione liquidatoria ha proposto un unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., vizi motivazionali e erronea valutazione delle prove. Ha contestato che l’infezione fosse stata ricondotta alla trasfusione, prospettando quale possibile causa alternativa la strumentazione o i materiali non sterili impiegati anche in un altro intervento per l’inserimento di un catetere nella giugulare destra; ha invocato la compatibilità temporale tra gli interventi, l’incubazione e la manifestazione della malattia; ha lamentato il mancato recepimento della consulenza tecnica di primo grado, che aveva escluso il nesso con la trasfusione; ha inoltre contestato la valutazione della certificazione del responsabile del Centro trasfusionale sulle verifiche delle sacche e il mancato ordine di acquisizione dei registri del centro, asseritamente coperti da riservatezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’unico motivo e, quindi, l’intero ricorso. La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non indicava una violazione dei limiti legali di acquisizione o valutazione della prova, ma contestava in sostanza l’apprezzamento del materiale istruttorio. La censura sulla certificazione del responsabile del Centro trasfusionale non rispettava l’onere di trascriverne il contenuto e indicarne la collocazione processuale; inoltre, non attaccava adeguatamente la motivazione secondo cui la Gestione avrebbe dovuto produrre i dati di registrazione e archiviazione necessari a ricostruire il percorso delle unità di sangue e la documentazione prevista dal D.M. Sanità 26 gennaio 2001, n. 78, art. 16. Anche la doglianza sul mancato ordine di acquisizione dei registri non indicava specificamente se, come e quando la richiesta fosse stata formulata. Le contestazioni sulle cause alternative del contagio sollecitavano una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione; il dissenso del giudice d’appello dalle conclusioni della consulenza di primo grado non integrava, di per sé, un vizio motivazionale, poiché la sentenza aveva spiegato la scarsa indicatività e non esaustività degli elementi peritali e le omissioni del Tribunale. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate per ciascuna parte controricorrente in euro 6.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con la mera contestazione della valutazione delle prove: ricorre nei casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai limiti legali, oppure attribuisca valore di piena prova a elementi soggetti a libero apprezzamento.
art. 116 c.p.c.
un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile quando il giudice disattenda prove legali oppure consideri come pienamente probanti, senza apprezzamento critico, elementi che sono invece soggetti a valutazione; non basta lamentare una diversa o non condivisa ponderazione delle risultanze istruttorie.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
quanto poi, alla dedotta erronea valutazione della nota a firma del Dott. B., le censure sono inammissibili, in quanto: non risulta osservato l’onere di trascrivere il contenuto della nota e di indicarne la sede di reperimento (ex art. 366 c.p.c., n. 6)
La censura di legittimità fondata su un documento è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto rilevante e non indica la sede processuale in cui il documento è reperibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
le censure afferenti all’"erronea valutazione delle risultanze istruttorie" e alla "illogicità della motivazione" risultano volte a contestare la mancata valorizzazione di cause alternative di contagio e quindi – in definitiva – a censurare l’apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale circa la prevalenza dell’ipotesi che l’infezione sia stata provocata dalla trasfusione, in tal modo sollecitando una non consentita diversa valutazione di merito, del tutto al di fuori dai limiti in cui Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014 consentono il sindacato di legittimità sulla motivazione
Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente di ottenere una nuova ponderazione delle prove o di sostituire all’apprezzamento del giudice di merito una diversa ricostruzione causale; la censura deve restare entro i limiti del vizio motivazionale ammesso.
D.M. Sanità 26 gennaio 2001, n. 78, art. 16
non risulta adeguatamente censurata – anche in riferimento al rilievo che la certificazione non poteva costituire piena prova a favore dell’amministrazione da cui proveniva – l’affermazione della Corte sulla necessità che la Gestione Liquidatoria producesse in giudizio “tutti i dati relativi alla registrazione ed archiviazione dei dati in modo tale da ricostruire il percorso di ogni unità di sangue e la documentazione prevista dal D.M. Sanità 26 gennaio 2001, n. 78, art. 16”
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva ritenuto necessaria la produzione dei dati di registrazione e archiviazione idonei a ricostruire il percorso di ciascuna unità di sangue, oltre alla documentazione prevista dall’art. 16; la Cassazione ha rilevato che tale statuizione non era stata adeguatamente censurata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La mera erronea o contestata valutazione del materiale istruttorio non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; occorre dedurre l’uso di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali, la violazione delle regole sulle prove legali, oppure l’attribuzione di efficacia di piena prova a elementi liberamente valutabili.
- Il ricorso per cassazione che censura la valutazione di un documento deve trascriverne il contenuto rilevante e indicare specificamente la sede processuale in cui il documento è reperibile.
- La deduzione che il giudice avrebbe dovuto disporre l’acquisizione di documenti o registri deve indicare in modo specifico e circostanziato se, come e quando la relativa richiesta sia stata formulata nel giudizio di merito.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della prevalenza tra ipotesi causali alternative; la contestazione deve denunciare un vizio riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità.
- Il giudice d’appello può discostarsi dalle conclusioni della consulenza tecnica espletata in primo grado senza che ciò integri, di per sé, un vizio motivazionale, quando esponga le ragioni della diversa valutazione e le carenze degli elementi peritali valorizzati dal primo giudice.
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