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Sentenza

Sentenza n. 310/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'accoglimento dell'istanza promossa dal suddetto ricorrente al fine di chiedere ed ottenere la riliquidazione del TFS mediante computo degli scatti stipendiali, di cui all'art. 06 del D.L. n. 387/1987, negato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico, con provvedimento prot. n. 803915MP/1-1 PND, emesso in Chieti il 03.12.2020 e notificato a mezzo PEC il 10.12.2020, nonché dal Polo Nazionale Arma Carabinieri, con provvedimento della Direzione Provinciale Inps di Chieti notificato a mezzo PEC del 22.10.2020 (INPS.2300.22/10/2020.0386891).

Giustizia amministrativa202100044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego della riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda all'età di 58 anni, dopo oltre 41 anni di servizio. Ha contestato il calcolo del trattamento di fine servizio, ritenendo dovuti i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e richiamati dall'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010. Dopo avere chiesto il ricalcolo all'INPS e al Comando Generale, ha impugnato i dinieghi deducendo, in primo luogo, irregolarità formali del riscontro; in secondo luogo, violazione dell'obbligo di motivazione; in terzo luogo, violazione e disapplicazione della disciplina applicabile, in particolare dell'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare. L'INPS ha sostenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riguarderebbe esclusivamente il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia, non anche l'Esercito, la Guardia di finanza e l'Arma dei Carabinieri.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente al beneficio richiesto e ordinando la rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali. Il Collegio ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i benefici dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spettano agli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con almeno 35 anni di servizio. Ha inoltre affermato che l'eventuale inosservanza del termine del 30 giugno previsto dalla norma per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non determina decadenza dal beneficio. L'INPS è stato condannato al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali. Le spese sono state compensate per il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    riconoscimento di sei scatti stipendiali da includere nel calcolo del trattamento di fine servizio

    Il beneficio spetta agli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con almeno 35 anni di servizio.

  • art. 1911 d.lgs. n. 66/2010

    La disposizione richiama l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, rendendo applicabile il beneficio anche al personale militare interessato.

  • art. 1863 d.lgs. n. 66/2010

    aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici

    La disposizione opera, nel sistema richiamato dalla sentenza, quale ulteriore riferimento per gli aumenti periodici spettanti al personale militare.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    maggiorazione della base pensionabile

    È richiamato quale disciplina collegata al computo degli aumenti periodici nella base pensionabile.

  • art. 21, comma 1, l. n. 232/1990

    È indicato quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purché abbiano maturato almeno 35 anni di servizio.
  • Ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, i sei scatti stipendiali devono essere inclusi nella relativa base di calcolo quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 consente l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale militare cui la disposizione fa riferimento.
  • L'inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non comporta la decadenza dal diritto ai sei scatti stipendiali.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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