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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30816/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2017, quale legale rappresentante di una società in liquidazione, con imposta evasa superiore alla soglia di punibilità. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che la decisione di merito si sarebbe fondata sulla deposizione della curatrice fallimentare, ritenuta meramente congetturale perché basata sul rinvenimento di fatture in una ditta di Napoli non meglio identificata. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e a una diversa lettura delle fonti, profili non consentiti in sede di legittimità, e che non erano stati indicati specifici travisamenti delle emergenze processuali. Ha inoltre richiamato la motivazione d'appello, che aveva aderito a quella di primo grado e aggiunto che l'eccezione difensiva del ruolo di prestanome non escludeva la responsabilità, potendo al più integrare un concorso con un eventuale amministratore di fatto, e che la società risultava destinataria di fatture per operazioni inesistenti emesse da una società di Napoli nominativamente indicata negli atti, mentre l'imputato non aveva fornito alcuna replica al verbale di accertamento a lui notificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in cassazione perché già esaminato e disatteso dai giudici di merito, privo di specifica critica alla sentenza impugnata e sostanzialmente diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove. Conseguentemente, richiamata la sentenza costituzionale n. 86 del 2000, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    integra il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale quando il soggetto obbligato, quale legale rappresentante, non presenta la dichiarazione entro i termini e l'imposta evasa supera la soglia di punibilità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi dovuti, di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per verificare l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, presupposto per escludere la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa lettura delle prove già esaminate dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la censura individui specifici travisamenti del dato processuale o manifeste incongruenze della motivazione, non quando riproponga questioni già vagliate e disattese con argomentazioni giuridicamente corrette.
  • La qualifica di mero prestanome non esclude la responsabilità per il reato tributario contestato; al più può rilevare sul piano del concorso con l'amministratore di fatto, se sussistono gli ulteriori presupposti.
  • La motivazione di appello può legittimamente saldarsi a quella di primo grado, integrandola con ulteriori argomenti, purché non si limiti a formule apodittiche e dia conto delle ragioni del dissenso rispetto alle censure difensive.
  • In presenza di ricorso inammissibile, salvo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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