Cassazione Penale, Sentenza n. 12741/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra due condanne per spaccio di stupefacenti (sentenza 18/10/2007: 2 anni 8 mesi e €12.000 multa, in parte estinta per indulto e prescrizione; sentenza 24/9/2012: 2 anni 9 mesi 10 giorni e €14.000 multa, ritenuta la condanna piu' grave). Il ricorrente ha dedotto errata applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, essendosi completamente estinta la pena della prima sentenza, i reati satellite dovrebbero essere quelli della seconda sentenza con conseguente residuo da espiare di 5 mesi di reclusione e €2.000 multa. In subordine ha lamentato che non siano state considerate la custodia cautelare prestata, l'indulto di 1 anno e 6 mesi e la prescrizione della parte residua della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'individuazione del reato piu' grave nella seconda sentenza, valutando la maggiore sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. Ha inoltre escluso la possibilità di applicare la fungibilità ai sensi dell'art. 657, comma 4, in relazione alla custodia cautelare relativa a reato anteriore, e ha rilevato la genericità della doglianza sulla detenzione cautelare non prospettata in sede di istanza. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Usata per determinare quale delle sentenze costituisce il reato piu' grave ai fini della continuazione, con attenzione alla maggiore sanzione, anche pecuniaria
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate relative ai motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (violazione di legge e vizio di motivazione)
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata per escludere la fungibilita' della custodia cautelare in relazione a reato commesso prima di quello assunto come reato piu' grave
art. 616 cod. proc. pen.
Norma impiegata per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in tema di valutazione dell'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilita'
Massime di principio
- Ai fini della continuazione il reato piu' grave va individuato secondo i criteri previsti dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che considerano l'entita' delle sanzioni irrogate; l'estinzione successiva della pena di una sentenza non comporta automaticamente che i 'reati satellite' siano quelli dell'altra sentenza.
- La virtuale maggiorazione della pena per un reato la cui pena e' stata in parte estinta puo' essere utilizzata solo ai fini computistici della continuazione senza alterare l'entita' della pena base gia determinata per il reato individuato come piu' grave.
- La custodia cautelare relativa a fatti anteriori al reato ritenuto piu' grave non e' automaticamente 'fungibile' per compensare o ridurre l'esecuzione della pena relativa a quello successivo: l'art. 657, comma 4, non opera se la detenzione attiene a reato anteriore.
- Le doglianze generiche o non prospettate in sede di istanza al giudice dell'esecuzione rischiano l'inammissibilita' in cassazione: e' necessario indicare con precisione i punti di diritto e i fatti dedotti.
- In cassazione va chiaramente motivato il nesso tra fatti di servizio e le norme invocate; contestazioni sostanziali di fatto o generiche non superano il vaglio di ammissibilita'.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12523/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12528/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12529/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12532/2022 del 05/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →