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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38480/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte sanzionata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato il suo appello contro il diniego opposto dal giudice di pace alla sua opposizione avverso un verbale di accertamento per violazione dell'art. 190, comma 2, cod. strada. Con l'unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, sostenendo che il tribunale aveva deciso con sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22/5/2020 senza considerare che il termine assegnato per il deposito delle note conclusive, fissato al 30/4/2020, era rimasto sospeso per effetto della normativa emergenziale Covid-19 nel periodo 9/3/2020-11/5/2020; la sospensione avrebbe reso impossibile depositare tempestivamente le note, che avrebbero potuto incidere sull'esito della controversia.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha affermato che i termini processuali, anche se assegnati dal giudice, sono stati sospesi dalla disciplina emergenziale, ma solo fino alla cessazione del periodo di sospensione; nel caso concreto il termine per le note conclusionali, inizialmente fissato al 30/4/2020, è rimasto sospeso fino all'11/5/2020 ed era quindi comunque utile per il deposito prima della decisione, avvenuta all'udienza del 22/5/2020. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Nulla è stato disposto per le spese per mancata costituzione del Comune. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 190, comma 2, cod. strada

    norma sostanziale richiamata solo per identificare la violazione contestata nel verbale opposto, senza specifici profili interpretativi esaminati dalla Corte.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

    i termini per il compimento degli atti processuali, anche se assegnati dal giudice, sono sospesi nel periodo emergenziale; la sospensione opera fino alla scadenza del periodo previsto dalla legge.

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020

    richiamato insieme all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 come base normativa della sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato per descrivere il rito seguito dal tribunale e la decisione resa all'udienza successiva al rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    norma richiamata per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • l. n. 27 del 2020

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020.

  • l. n. 40 del 2020

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 23 del 2020.

Massime di principio

  • La sospensione emergenziale dei termini processuali opera anche rispetto ai termini assegnati dal giudice per il deposito di note conclusive, ma il termine resta soltanto sospeso per la durata prevista dalla legge e riprende o si considera utilmente collocato alla cessazione della sospensione.
  • Per censurare validamente una decisione resa dopo la sospensione emergenziale dei termini, non basta allegare l'impossibilità astratta di depositare le note: occorre dimostrare che, alla data della decisione, il termine non fosse ancora utilmente fruibile.
  • Nel procedimento ex art. 281-sexies c.p.c., la decisione pronunciata all'udienza fissata dopo il rinvio è legittima se il termine per le conclusionali, pur sospeso, sia comunque spirato in tempo utile prima della pronuncia.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il giudice dà atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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