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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50499/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che, in sede cautelare, aveva riformato la revoca del sequestro preventivo disposta dal GIP e aveva ripristinato il sequestro di un terreno, di una cava e di beni ivi presenti ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora per il reato di discarica abusiva. Il ricorrente ha contestato la qualificazione dei residui lapidei come "rifiuti", sostenendo invece la loro natura di "sottoprodotti" (richiamando artt. 183 e 184-bis d.lgs. 152/2006), deducendo che il loro riutilizzo nello stesso sito e nello stesso ciclo produttivo fosse certo; ha inoltre sostenuto la rilevanza della relazione tecnica di parte e della CILA prodotta, censurando l'omessa valutazione della consulenza difensiva e la generica inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, nonché un presunto travisamento della prova.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Trani: gli scarti della lavorazione della pietra sono stati qualificati come rifiuti per mancanza della prova della "certa" ed "effettiva" riutilizzazione richiesta dall'art. 184-bis; il mero accumulo/deposito sul terreno di materiali prodotti dall'attività dell'indagato e il loro impiego per il riempimento di una depressione costituiscono elementi che legittimano il fumus del reato di discarica abusiva. La consulenza di parte e le memorie difensive sono state esaminate ma ritenute insufficienti a dimostrare i presupposti per la qualifica di sottoprodotto. Inoltre la Corte ha affermato che l'attività di riempimento con modifica permanente del suolo richiede il permesso a costruire ai sensi dell'art. 44 DPR 380/2001 e non può essere sanata con una CILA. La censura di genericità dell'appello del P.M. è stata respinta. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato (alla statuizione finale nella sentenza).

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale)

    art. 183, comma 1, lett. a; art. 183 lett. qq); art. 184-bis; art. 256 comma 3; art. 137

    Definizione di rifiuto (art.183) e criteri rigorosi per la qualificazione come sottoprodotto (art.184-bis): la Corte ribadisce che i requisiti dell'art.184-bis devono sussistere con certezza e prova dell'onere probatorio spetta a chi invoca la natura di sottoprodotto; l'assenza di prova della 'certa' riutilizzazione comporta la qualificazione di rifiuto e legittima il fumus per discarica abusiva (art.256 comma 3)

  • D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia)

    L'esecuzione di interventi che determinano una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo richiede il permesso a costruire; il semplice titolo CILA non è idoneo per opere di riempimento che modificano permanentemente l'assetto del territorio

  • codice di procedura penale

    art. 322-bis (ricorso del P.M.), art. 121 (sulla produzione di memorie), art. 125, art. 292 lett. c), art. 606 comma 1 lett. b)

    Art.322-bis legittima l'appello cautelare del P.M.; la Corte ha ritenuto che la memoria difensiva e gli atti prodotti siano stati esaminati dal giudice di merito; le censure di violazione di legge e di travisamento probatorio sono valutate secondo i limiti specifici della cassazione (art.606)

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Riferimento alla tutela giurisdizionale e al diritto di difesa: la Corte ha valutato l'esame delle deduzioni difensive e la regolarità del contraddittorio

Massime di principio

  • Per qualificare gli scarti di produzione come "sottoprodotti" ai sensi dell'art. 184-bis è necessario provare in modo certo ed effettivo la loro riutilizzazione nel medesimo o in un successivo processo produttivo; l'onere della prova grava su chi invoca la natura di sottoprodotto
  • Il mero accumulo o deposito prolungato di residui di lavorazione sul terreno, anche se prodotti nello stesso sito, tende a far prevalere la qualificazione di rifiuto e può integrare gli estremi della discarica abusiva se effettuato senza autorizzazione
  • Le opere di riempimento che determinano una modificazione permanente del suolo vanno considerate attività edilizie che, in presenza di tale incidenza sul territorio, richiedono il permesso a costruire ex art. 44 DPR 380/2001; una CILA non è sufficiente a legittimare interventi di tale natura
  • In sede di cassazione è difficile ottenere correzioni basate su una semplice diversa lettura delle prove (presunte anomalie nella valutazione dei fatti): vizi del genere rientrano nella sfera della motivazione di merito e sono censurabili in Cassazione solo nei limiti previsti dalla legge
  • Un appello cautelare del Pubblico Ministero non è automaticamente inammissibile per genericità se solleva questioni giuridiche specifiche e determinanti, come la qualificazione giuridica dei materiali o la validità di titoli abilitativi

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