Sentenza n. 2086/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. Nord- Sezione Lavoro n. 2481/2024, pubblicata in data 15.05.2024, nel giudizio recante n. RG 1150/2024, notificata all’Amministrazione in data 25.06.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il bene della vita perseguito con il giudizio di ottemperanza era stato integralmente conseguito. Ha posto le spese a carico del Ministero, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l'Amministrazione ha adempiuto al comando giudiziale soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge.
Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 2481/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 2481/2024, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato a riconoscerle la Carta elettronica del docente e a versare l'importo di euro 1.500,00. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso, inizialmente eseguita presso l'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente. La notificazione è stata rinnovata e l'Avvocatura si è costituita per il Ministero. Successivamente la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, comunicando l'integrale soddisfacimento della propria pretesa da parte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo l'integrale esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato e il ricorrente consegue il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'integrale adempimento dell'Amministrazione intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale a carico dell'Amministrazione inadempiente.
- Quando la notificazione del ricorso di ottemperanza è stata eseguita presso l'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato competente, il giudice può ordinare la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio; la costituzione successiva dell'Avvocatura consente la prosecuzione del giudizio, salvo il sopravvenuto venir meno dell'interesse per integrale soddisfacimento.
Come è indicizzato
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