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Ordinanza

Ordinanza n. 1544/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di reiezione dell'istanza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) presentata dalla società ricorrente in data 12/11/2025 per il periodo dal 03/11/2025 al 01/02/2026, prot. n. Inps 5105.12/11/2025.0610622, numero pratica 51326209445105000110000007, emesso in data 04/03/2026, notificato a mezzo pec in data 09.03.2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e di ogni atto nel medesimo provvedimento richiamato ivi compresi, ove occorra, i pareri e le deliberazioni della Commissione Provinciale CIGO richiamati implicitamente nel provvedimento; e per la conseguente declaratoria del diritto della società ricorrente a beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo e la causale indicati nell'istanza del 12/11/2025; e per il conseguente ordine all'I.N.P.S. di riesaminare l'istanza e di concedere il beneficio richiesto.

Giustizia amministrativa202603357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo dal 3 novembre 2025 al 1° febbraio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha respinto la domanda di CIGO, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché l’accertamento del diritto al beneficio e l’ordine all’INPS di riesaminare l’istanza e concederlo. Dal testo emergono contestazioni riferite alla ritenuta erroneità dell’accertamento circa l’insussistenza dei presupposti della CIGO. La società aveva rappresentato una flessione dell’attività, anche in relazione all’implementazione del sistema RENTRI, alla carenza di ordini e commesse e alle iniziative di diversificazione produttiva, in particolare nel settore delle etichette autoadesive.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, non fossero prima facie ravvisabili i presupposti per concedere la sospensione del diniego. Il Collegio ha considerato corroborato dalle evidenze istruttorie l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti normativi per l’erogazione della CIGO. In particolare, la relazione tecnica allegata alla domanda e gli ulteriori elementi istruttori sono stati ritenuti idonei a sostenere la motivazione dell’INPS, poiché la flessione dell’attività appariva riconducibile a un generale e complessivo trend di mercato, anziché a un evento repentino, transitorio ed eccezionale. Anche l’implementazione del sistema RENTRI, pur qualificabile come factum principis, è stata ritenuta inserita fisiologicamente nel processo stabile e irreversibile di dematerializzazione dei processi documentali. La carenza di ordini e commesse non risultava dipendere da fattori imprevedibili e temporanei, ma da una mutazione strutturale del mercato; inoltre, la diversificazione produttiva appariva parte di un più ampio processo di riorganizzazione e riconversione aziendale, incompatibile con una crisi meramente transeunte. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare e con la sommaria deliberazione tipica della fase cautelare.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, la riduzione dell’attività deve risultare collegata a una situazione temporanea, transitoria e straordinaria, non essendo sufficiente una flessione riconducibile a un generale e strutturale andamento del mercato.
  • La carenza di ordini e commesse non integra, in chiave cautelare, una causa temporanea di riduzione dell’attività quando risulti espressione di un’ontologica e stabile mutazione del mercato, anziché di fattori imprevedibili e limitati nel tempo.
  • La riconversione o diversificazione dell’attività produttiva può costituire indice di un processo organizzativo strutturale, incompatibile con la qualificazione della crisi aziendale come transeunte ed eccezionale ai fini della CIGO.
  • Nella fase cautelare, la presenza di una pluralità coerente di elementi istruttori, inclusa la relazione tecnica allegata alla domanda, può sostenere prima facie la legittimità del diniego del trattamento di CIGO e impedire la concessione della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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