Cassazione Penale, Sentenza n. 19408/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li ha ritenuti penalmente responsabili per furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete pubblica. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inammissibilità e genericità dell'appello del Procuratore Generale e per avere la Corte d'appello riconosciuto una aggravante non contestata in appello; 2) censura circa l'errata applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. (destinazione a pubblico servizio), sostenendo che l'energia fosse stata sottratta da utenza privata e che il bene, al momento del prelievo, non fosse destinato al pubblico servizio; 3) nullità per mancata notifica del decreto di citazione alla persona offesa Enel S.p.A.; 4) vizio di motivazione e valutazione probatoria, con contestazione di contraddizioni nei verbali tecnici, assenza di accertamenti individualizzati sulle singole posizioni e mancanza di adeguata motivazione sulla quantificazione dell'energia sottratta, sul dolo e sul contributo causale dei singoli imputati.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso nella sua globalità ritenendolo infondato o inammissibile in più parti. Sul primo motivo ha ritenuto ammissibile e non generico l'appello del Procuratore Generale e ha confermato la possibilità per il giudice di secondo grado di esaminare la responsabilità e le aggravanti anche se non affrontate nella pronuncia di non doversi procedere di primo grado. Sul secondo motivo ha affermato l'orientamento consolidato secondo cui l'energia elettrica costituisce bene destinato a un servizio pubblico: pertanto la sottrazione mediante allaccio abusivo alla rete pubblica integra l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura non proponibile per carenza di interesse degli imputati alla regolarità della citazione della parte offesa. Sul quarto motivo ha escluso la necessità di una rivalutazione delle prove denunciata dai ricorrenti, rilevando la convergenza dei verbali tecnici e la fondatezza della motivazione sulla responsabilità comune: il furto si consuma con l'utilizzo dell'energia, tutti gli imputati abitavano stabilmente nelle abitazioni allacciate abusivamente e la manomissione/violenza sulle cose è insita nell'allaccio abusivo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Applicato per il concorso di persone nel reato di furto: i ricorrenti sono ritenuti concorrenti nell'illecito derivante dall'allaccio abusivo e dall'uso dell'energia.
art. 624 cod. pen.
Norma base sul furto: la sottrazione di energia mediante allaccio abusivo è stata qualificata come furto.
art. 625 cod. pen. n.2
La Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della violenza sulle cose in relazione alla predisposizione dell'allaccio abusivo e al danneggiamento dei cavi/impianto.
art. 625 cod. pen. n.7
La Corte ha interpretato che l'energia elettrica sia bene destinato a un servizio pubblico; pertanto la sottrazione tramite allaccio alla rete pubblica integra l'aggravante prevista da questa disposizione.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Fondamento delle censure in cassazione; la Corte ha esaminato i motivi ex art. 606 e ha ritenuto infondati o non proponibili alcuni di essi.
art. 591, art. 581 c.1 lett. a) e d), art. 546 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione a presunte violazioni procedurali sulla motivazione e sulla specificità dell'impugnazione; la Cassazione ha respinto le doglianze.
art. 417 c.1 lett. b), art. 429 c.1 lett. c), art. 552 c.1 lett. c), art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamate dai ricorrenti in ordine alla contestazione della qualificazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto irrilevanti le obiezioni alla luce della descrizione dell'allaccio abusivo.
art. 76, art. 336, art. 546 cod. proc. pen.
Richiami procedurali relativi a nullità e notifiche; la Corte ha escluso l'interesse degli imputati alla censura sulla notifica alla parte offesa.
art. 85 d.lgs. n.150/2022
Norma richiamata nella doglianza sulla notifica alla persona offesa; la Corte non ha ritenuto la questione rilevante per la posizione degli imputati.
art. 192, 526, 533, 529, 530 cod. proc. pen.
Articoli evocati in relazione alla prova e al procedimento; la Corte ha ritenuto non fondate le richieste di rinnovazione o rivalutazione delle prove sulla scorta delle presunte contraddizioni.
art. 40, 110, 624, 133 cod. pen.
Richiami penali relativi a concorso, furto e responsabilità; la Corte ha confermato l'impianto accusatorio alla luce della prova e dei principi applicabili.
Massime di principio
- La sottrazione di energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete pubblica integra il reato di furto e può configurare l'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p., poiché l'energia è considerata bene destinato a servizio pubblico indipendentemente dalla tubazione o da impianti parzialmente 'privati'.
- L'allaccio abusivo alla rete pubblica comporta tipicamente una 'violenza sulle cose' ai sensi dell'art. 625 n.2 c.p., in quanto la realizzazione dell'allaccio comporta manomissione o danneggiamento di cavi/impianti.
- L'appello del Pubblico Ministero è ampiamente devolutivo: il giudice di secondo grado può esaminare profili di responsabilità e aggravanti non affrontati nella pronuncia di primo grado quando sussista connessione con i punti impugnati.
- La mancata notifica alla persona offesa non è automaticamente rilevante se ad essa non segue un concreto interesse o pregiudizio reclamato dall'imputato; la semplice allegazione astratta di nullità non basta.
- Contraddizioni formali o differenze marginali fra verbali tecnici non sono di per sé sufficienti a travolgere una motivazione congrua; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare incongruenze tali da rendere la ricostruzione processuale insostenibile.
- La responsabilità penale di più conviventi per furto di energia può essere riconosciuta anche senza dettagliata quantificazione soggettiva per ciascuno, se è provato l'uso continuato dell'energia nelle abitazioni comuni e l'effettiva disponibilità del vantaggio illecito.
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