Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30851/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per la violazione degli obblighi connessi a un foglio di via obbligatorio. Con l'unico motivo ha sostanzialmente reiterato le censure già dedotte in appello, contestando la ricostruzione secondo cui, ricevuto l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza indicato nel provvedimento del Questore, avrebbe dovuto tornare a Perugia. Ha sostenuto di essere, al momento dei fatti, senza fissa dimora e ha quindi negato la riferibilità dell'ordine al luogo indicato, ma senza offrire alcun riscontro probatorio alla propria affermazione. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già motivato in modo logico e privo di vizi, valorizzando la risultanza del provvedimento questorile e della carta d'identità esibita all'atto della notifica, da cui emergeva la residenza in Perugia presso l'indirizzo indicato nel foglio di via.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, e che la dedotta natura fittizia della residenza in Perugia fosse rimasta indimostrata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 620 c.p.p.

    non è richiamato espressamente, ma il provvedimento finale dispone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    la Corte applica la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza effettiva critica specifica, le stesse censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia immune da vizi logici.
  • La contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito non può fondarsi su mere allegazioni difensive prive di riscontro probatorio, specie quando gli atti indicati in sentenza corroborano la diversa conclusione.
  • Quando la causa di inammissibilità non dipende da fattori estranei alla volontà della parte, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.