Sentenza del 20/05/2016 n. 10462 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia che aveva confermato il diniego dei rimborsi IRAP relativi agli anni 1999-2002. Contestava, da un lato, la motivazione apparente e generica della sentenza, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente esaminato gli elementi dedotti dalle parti; dall'altro, sosteneva che il possesso di beni strumentali necessari all'attività medica e il sostenimento di spese incidendo per circa il 5% sui compensi non fossero sufficienti a configurare un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le censure. I quesiti di diritto formulati dal ricorrente sono stati ritenuti generici, astratti e teorici, nonché privi di un collegamento specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura relativa al vizio di motivazione, perché non indicava chiaramente il fatto controverso, le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione e la decisività del fatto. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Le disposizioni impongono che la sentenza tributaria contenga una motivazione adeguata. Nel caso concreto, tuttavia, la censura relativa alla motivazione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso era formulato in modo inammissibile.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Le norme riguardano la valutazione delle prove e il principio di disponibilità delle prove. Il ricorrente ne denunciava la violazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per l'inidonea formulazione del quesito di diritto.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e seguenti
La disciplina individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. La Corte non ha definito nel merito se i beni strumentali e le spese del medico integrassero tale requisito, perché il motivo era inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla norma, il quesito di diritto doveva indicare in modo specifico l'errore giuridico attribuito al giudice di merito e la regola da applicare al caso concreto. Per il vizio di motivazione era inoltre necessario indicare il fatto controverso, le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà e la decisività del fatto. La violazione di tali requisiti ha comportato l'inammissibilità dei motivi.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma consente il deposito di memoria illustrativa in prossimità dell'udienza di discussione. Il ricorrente aveva depositato tale memoria, ma ciò non ha sanato i difetti di formulazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente formulare domande generiche o teoriche: ogni motivo deve indicare con precisione quale errore abbia commesso il giudice di merito e quale regola giuridica avrebbe dovuto applicare al caso concreto.
- La denuncia di motivazione apparente, insufficiente o contraddittoria deve individuare chiaramente il fatto controverso, spiegare perché la motivazione sia inidonea e dimostrare la decisività del fatto omesso o valutato erroneamente.
- Quando la Cassazione dichiara l'inammissibilità dei motivi per carenze formali, non esamina necessariamente il merito della questione sostanziale, come la sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- In materia di IRAP per professionisti, la presenza di beni strumentali e di spese non determina automaticamente l'imposta: occorre valutare concretamente se esista un apparato organizzativo autonomo e non meramente strumentale o normale rispetto all'attività professionale. Tuttavia, tale valutazione deve essere contestata in Cassazione mediante motivi specifici e correttamente formulati.
- La parte soccombente nel giudizio di legittimità è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali, salvo diversa decisione della Corte.
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