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Sentenza

Sentenza del 15/12/2015 n. 10087 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Decreto ingiuntivo derivante da polizza fideiussoria - Duplicazione IVA-registro - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. Non sussiste violazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, poiché l'atto sottoposto a tassazione è il decreto ingiuntivo, il quale non rientra nel campo di applicazione dell'IVA. Il fatto che il debito garantito derivi da servizi assoggettati a IVA non esclude quindi l'applicazione proporzionale dell'imposta di registro al decreto ingiuntivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale a un decreto ingiuntivo emesso sulla base di una polizza fideiussoria, sostenendo una possibile duplicazione impositiva rispetto all'IVA dovuta sui servizi oggetto del debito garantito. La questione riguardava il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Il principio impedisce, in determinate ipotesi, l'applicazione cumulativa di IVA e imposta di registro sul medesimo presupposto impositivo. Non opera però quando l'imposta di registro colpisce un atto distinto, come il decreto ingiuntivo, estraneo al campo di applicazione dell'IVA.

  • Imposta di registro sui decreti ingiuntivi

    Il decreto ingiuntivo emesso sulla base di una polizza fideiussoria può essere soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, anche se il credito garantito deriva da prestazioni di servizi assoggettate a IVA.

Massime di principio

  • Per verificare l'esistenza di una duplicazione IVA-registro occorre confrontare il presupposto e l'atto effettivamente tassato, non soltanto l'origine economica del credito.
  • L'assoggettamento a IVA del rapporto sottostante non impedisce automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro su un successivo provvedimento giudiziale, se quest'ultimo costituisce un atto autonomo e non soggetto a IVA.
  • Nel caso di decreti ingiuntivi fondati su garanzie fideiussorie, la tassazione può riguardare il decreto stesso e non la prestazione di servizi da cui deriva il debito garantito.
  • Il principio di alternatività opera solo quando IVA e imposta di registro colpiscono il medesimo atto o il medesimo presupposto impositivo; non è sufficiente che i due atti siano collegati economicamente.

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