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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09716/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia da parte della contribuente e dell'adesione dell'Ufficio alla richiesta, dichiarando l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per l'iscrizione a ruolo di euro 122.784,26 per IRPEG, IRAP e IVA, conseguente all'adesione della contribuente alla definizione agevolata prevista dagli artt. 8, 9 e 14 della l. n. 289/2002. La società deduceva di avere integrato e parzialmente ritrattato la propria originaria dichiarazione di adesione in data 28 maggio 2004, limitatamente all'IVA, sostenendo che l'integrazione avesse sanato un errore contenuto nella dichiarazione originaria. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Ufficio ha proposto ricorso principale con un unico motivo e la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con due motivi. Successivamente, però, la controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata e prova del versamento previsto dall'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018; l'Agenzia ha aderito chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9 e 14

    richiamati come base normativa della definizione agevolata alla quale la contribuente aveva aderito, da cui era derivata l'iscrizione a ruolo oggetto di impugnazione

  • art. 6, comma 10, d.l. 3 ottobre 2018, n. 119

    utilizzato quale fondamento della domanda di definizione agevolata e del versamento effettuato dalla controricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando la parte contribiente aderisce a una definizione agevolata della lite e deposita la prova del relativo pagamento, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere se anche la controparte aderisce a tale esito.
  • La definizione agevolata sopravvenuta, ove riconosciuta come correttamente perfezionata, travolge l'interesse alla decisione dei motivi di ricorso principale e incidentale, rendendo improseguibile il giudizio.
  • In presenza di estinzione per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa statuizione espressa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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