Sentenza n. 10595/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 23 ottobre 2025 per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento e ha chiesto l'ordine di provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente individuato nel Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'amministrazione competente a concludere il procedimento. Ha ritenuto applicabile l'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, secondo cui il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare la posizione individuale e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine deve consentire una valutazione concreta del percorso di studi e dei titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificando l'eventuale equipollenza, anche mediante misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE e costituisce la disciplina nazionale applicabile al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'imposizione di misure compensative opportune e proporzionate ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
direttiva 2005/36/CE
Richiede una valutazione sostanziale della formazione e delle competenze acquisite nello Stato membro d'origine, anche mediante verifica dell'equivalenza e delle eventuali misure compensative.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha disposto la denominazione del Ministero dell'Istruzione come Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando la normativa speciale stabilisce un termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, la sua scadenza senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento e legittima l'azione prevista dall'art. 117 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione competente di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità dell'istruttoria e l'elevato numero di istanze lo giustifichino.
- La valutazione di un titolo formativo conseguito in altro Stato membro deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
- L'autorità competente deve verificare concretamente se le conoscenze, le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato membro d'origine e nello Stato membro ospitante soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per l'accesso all'attività professionale; ove necessario, può imporre misure compensative opportune e proporzionate.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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