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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30673/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e il correlato vizio di motivazione. La censura era incentrata sull'assunto che dagli atti non emergessero elementi né indiziari né probatori idonei a sostenere l'affermazione di responsabilità, e che la motivazione posta a base della decisione fosse insufficiente. La Corte ha tuttavia rilevato che, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per le violazioni di legge tassativamente previste da tale disposizione, e non anche per contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel patteggiamento, non sussiste un obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, poiché l'accordo sull'applicazione della pena implica una forma di riconoscimento della responsabilità, restando al giudice il solo potere-dovere di pronunciare il proscioglimento quando l'innocenza risulti evidente dagli atti. In base a ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Nel rito del patteggiamento il giudice conserva il potere-dovere di pronunciare il proscioglimento solo quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti; non è però ammissibile usare questa norma per ampliare i motivi di ricorso contro la sentenza applicativa della pena oltre i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disposizione, introdotta dalla l. n. 103 del 2017, limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, escludendo il ricorso fondato sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendosi dedurre come vizio di violazione di legge la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. fuori dalle ipotesi tassative previste.
  • Nel patteggiamento non è configurabile un obbligo di motivazione specifica sulla responsabilità dell'imputato, poiché l'accordo sulla pena implica una scelta processuale incompatibile con la contestazione dell'accertamento di colpevolezza, salvo il dovere del giudice di pronunciare il proscioglimento se l'innocenza emerge in modo evidente dagli atti.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento sia proposto al di fuori dei limiti legali di impugnazione, esso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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