Cassazione Penale, Sentenza n. 7714/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la corretta applicazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. (impossibilità di riproporre petizioni già decise in assenza di nuovi elementi sostanziali). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00 per i profili di colpa connessi alla proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze penali (GIP Tribunale Napoli 01/07/2010; Corte d'appello Napoli 13/05/2013; Corte d'appello Napoli 27/11/2015). L'istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Livorno perché meramente reiterativa di una precedente istanza già esaminata e respinta in parte dalla Corte d'appello di Napoli (ordinanza 05/02/2021: riconosciuta la continuazione tra le prime due sentenze, esclusa per la terza). Il ricorrente sosteneva che l'ultima istanza conteneva un elemento nuovo, ossia l'inserimento della condotta della sentenza terza nell'ambito del clan Mazzarella; il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che si trattasse di una diversa lettura delle stesse decisioni già valutate e non di un nuovo elemento di fatto o di diritto sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
Una precedente pronuncia del giudice dell'esecuzione irrevocabile preclude la riproposizione della stessa richiesta (medesimo "petitum") salvo che emerga un effettivo elemento di novità sostanziale, non una mera riformulazione o diversa prospettazione degli stessi fatti già esaminati.
art. 671, codice di procedura penale
Norma che disciplina l'istanza di applicazione della continuazione in executivis; nel caso concreto è richiamata come base dell'istanza riproposta, la cui ammissibilità richiede elementi nuovi e non già valutati.
art. 74, d.P.R. 309/1990
Richiamato nel quadro fattuale per distinguere il tipo di associazione (reati di narcotraffico ex art. 74) come diversa rispetto alle altre fattispecie legate al clan Mazzarella; la differente natura e territorialità del reato è stata rilevante per escludere la continuazione con le altre sentenze.
Massime di principio
- Una pronuncia definitiva del giudice dell'esecuzione che ha rigettato una richiesta di continuazione impedisce la riproposizione della medesima domanda se non sono prodotti elementi nuovi e sostanziali;
- La mera riformulazione, diversa lettura o argomentazione dei medesimi fatti o delle medesime sentenze non costituisce novità idonea a superare l'inammissibilità prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p.;
- Per ottenere l'ammissione di una nuova istanza di continuazione dopo un precedente rigetto è necessario produrre fatti nuovi sopravvenuti, o elementi preesistenti non ancora valutati concretamente, oppure questioni giuridiche inedite rilevanti per la decisione;
- Quando la questione centrale è il collegamento tra condotte e appartenenza a un medesimo gruppo criminale, è essenziale dimostrare con elementi fattuali specifici (territorialità, coordinamento, finalità comuni, scambi di ruoli o ordini) la connessione effettiva tra le vicende, e non limitarsi a inferenze generiche;
- La proposizione di ricorsi manifestamente reiterativi può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle Ammende), per cui il difensore dovrebbe valutare cautamente l'effettiva novità delle ragioni prima di proporre nuova impugnazione.
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