Cassazione Penale, Sentenza n. 5362/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. contestando la carenza e inadeguatezza della motivazione (violazione art. 125 c.p.p.), l'uso di informazioni datate e non idonee a dimostrare l'attualità della pericolosità sociale, la mancata valutazione critica delle fonti (informative DIA/DDA), la presunta cripticità e non comprovata rilevanza dei contatti con la moglie e con il cognato e l'erronea valorizzazione dei risultati del processo Totem ai fini della sussistenza dei requisiti per la proroga del 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza contenesse adeguata motivazione, avendo richiamato le informative e soprattutto gli elementi emersi con la condanna nel processo Totem che hanno aggravato il giudizio di pericolosità qualificata del detenuto. Ha ritenuto rilevanti i collegamenti familiari e i colloqui che potevano fungere da veicolo di comunicazione con la criminalità organizzata, e ha affermato che lo scopo del 41-bis è interrompere tali collegamenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
La norma è stata interpretata nella sua finalità primaria: impedire che il detenuto mantenga collegamenti con la criminalità organizzata, contenendo la pericolosità sociale; la proroga può essere motivata anche sulla base della condanna e di elementi di contatto con l'ambiente esterno
art. 125 c.p.p.
Richiesta di motivazione sufficiente dei provvedimenti giudiziari; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse dato conto delle ragioni del rigetto e avesse fornito adeguata motivazione
art. 7 L. 203/1991 (aggravante)
Il riferimento alla circostanza aggravante è stato utilizzato per valorizzare la gravità e la rilevanza dei fatti a carico del ricorrente ai fini del giudizio di pericolosità
Massime di principio
- La proroga del regime 41-bis può essere legittimamente sorretta non solo da informative recenti, ma anche da condanne intervenute successivamente che aggravino il giudizio di pericolosità; la sentenza definitiva costituisce elemento di forte rilevanza probatoria.
- La corte richiede una motivazione concreta, ma non necessariamente la produzione di prove nuovissime: è sufficiente che il tribunale espliciti il nesso tra gli elementi disponibili (sentenze, informative, contatti familiari, colloqui) e il rischio di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione criminale.
- La vetustà di alcune informazioni non annulla automaticamente la legittimità della misura se esistono altri elementi attuali o giudicati (es. condanne) che confermano la persistenza del rischio.
- Per contestare efficacemente una proroga 41-bis il ricorrente deve dimostrare concretamente l'assenza di collegamenti attuali con l'organizzazione o che gli elementi indicati siano privi di rilevanza probatoria (ad es. assenza di scambi significativi, indagini recenti che smentiscono i contatti, errori formali nelle informative).
- I collegamenti familiari e i colloqui in carcere possono essere valutati come strumenti di mantenimento dei contatti esterni; il fatto che i contatti coinvolgano persone non condannate non esclude la rilevanza ai fini della misura, purché sia motivato il loro ruolo potenziale di veicolo.
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