Cassazione Penale, Sentenza n. 4234/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sostituzione della misura cautelare dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla custodia in carcere. Il ricorrente censura la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto sussistente la violazione degli obblighi domiciliari nonostante il mancato allarme del braccialetto elettronico, sostenendo che il mancato allarme poteva dimostrare che lo Zito era rimasto in casa (es. stava dormendo) e denunciando il carattere congetturale dell'affermazione del Tribunale secondo cui il mancato allarme derivava da un malfunzionamento tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha ritenuto viziata la motivazione del Tribunale, in particolare per l'assenza di elementi a supporto dell'affermazione apodittica secondo cui il mancato allarme del dispositivo fosse da ricondurre a un malfunzionamento tecnico. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio. Non è stata disposta la remissione in libertà automatica e la Cancelleria deve adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Articolo richiamato come base procedurale per il rigetto dell'appello in primo grado; la Corte segnala che il Tribunale lo ha usato per motivare il mancato accoglimento dell'appello ma annulla l'ordinanza per vizi di motivazione relativi ai fatti accertati
art. 276 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sostituzione delle misure cautelari: è la disposizione invocata per giustificare la conversione dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla custodia in carcere
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione applicativa che disciplina gli adempimenti comunicativi a seguito di provvedimenti cautelari: la Cancelleria è incaricata degli adempimenti comunicativi quando la decisione non comporta immediata remissione in libertà
Massime di principio
- La decisione di sostituire una misura cautelare personale (es. domiciliari con braccialetto) con la custodia in carcere richiede motivazione specifica e adeguata, fondata su elementi probatori chiari e non su congetture.
- Il mancato funzionamento o il mancato allarme di un dispositivo di controllo elettronico è una circostanza rilevante che il giudice deve verificare con accertamenti concreti (verifica tecnica, atti della centrale operativa, eventuali controlli sul dispositivo) prima di ritenere provata una violazione della misura.
- Non è sufficiente richiamare la gravità di pregresse condotte del soggetto per supplire alla carenza di motivazione relativa a un fatto specifico (qui: la contestata violazione degli arresti domiciliari); la valutazione sull'esistenza della violazione deve restare circoscritta agli elementi pertinenti al fatto contestato.
- Una motivazione apodittica, che assegna come 'evidente' una spiegazione tecnica senza fornire elementi a supporto, è viziata e può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe è prudente per la difesa richiedere specifici accertamenti sul dispositivo elettronico e produrre ogni elemento (rapporti della centrale operativa, verbali tecnici, certificazioni) che possa supportare l'ipotesi che il soggetto fosse effettivamente in casa al momento del controllo.
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