Cassazione Civile, Ordinanza n. 21141/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di rettifica relativo all'anno d'imposta 1991, emesso per violazione degli obblighi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, 23 e 28, con recupero di imposte e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società, mentre la CTR della Campania, in un primo giudizio, aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. La Cassazione, con sentenza n. 19659/2009, aveva cassato con rinvio tale decisione. Nel giudizio rescissorio la CTR ha poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per asserita mancanza di specificità dei motivi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 45 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, dopo la cassazione con rinvio, nessuna parte aveva riassunto il processo nel termine, sicché il giudice del rinvio avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo tributario e non decidere nel merito/nel rito l'appello. La contribuente intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha esaminato direttamente gli atti di causa, verificando che non risultava prova della riassunzione del giudizio di rinvio ad impulso di parte dopo la precedente cassazione con rinvio. Dalla documentazione acquisita emergeva solo la restituzione del fascicolo da parte della Corte di cassazione, senza prova di notifiche di riassunzione eseguite da alcuna delle parti. Ne ha tratto la conclusione che, in mancanza di riassunzione, il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992. L'ordinanza non riporta espressamente nel testo fornito il dispositivo finale completo, ma l'impostazione logica porta all'accoglimento del motivo dell'Agenzia, con cassazione della decisione impugnata e rinvio per conformarsi al principio sull'estinzione per mancata riassunzione; le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione l'errore di diritto commesso dal giudice di merito.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 63
comma primo e comma secondo
Dopo la cassazione con rinvio, il processo tributario deve essere riassunto ad impulso di parte; in mancanza di riassunzione il processo si estingue.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 45
È richiamato insieme all'art. 63 come disciplina pertinente alla fase successiva alla cassazione con rinvio nel processo tributario.
d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, 23 e 28
Norme IVA violate secondo l'avviso di rettifica posto a fondamento della lite tributaria.
Cass. Sez. U, sent. n. 20181 del 25/07/2019
In presenza di error in procedendo, la Corte di cassazione può e deve esaminare direttamente gli atti di causa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, dopo la cassazione con rinvio, la riassunzione del giudizio deve avvenire su impulso di parte; se nessuna parte riassume, il processo si estingue.
- In presenza di una censura per error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti processuali per verificare la fondatezza del vizio denunciato.
- Se dagli atti non emerge prova della notifica di riassunzione del giudizio di rinvio, il giudice non può decidere la causa nel merito o su questioni processuali diverse, ma deve rilevare l'estinzione del processo.
- La parte che contesta la regolarità della fase rescissoria deve allegare il vizio processuale e indicare gli elementi di fatto necessari a consentire alla Corte il controllo diretto sull'errore denunciato.
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