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Sentenza

Sentenza n. 815/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ai conseguenti adempimenti. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del Ministero al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare, entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessata, tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato, anche ordinando alla struttura tecnica competente di consentire la registrazione e l’attivazione della carta senza disporre della qualifica di docente di ruolo. Il giudice ha precisato che il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell’amministrazione, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ne consente l’esclusione quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto sono state ritenute rilevanti la complessità della gestione della notevole mole di condanne seriali gravanti sull’amministrazione e l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle del giudice ordinario nei casi previsti dall’art. 112, comma 2, c.p.a.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudicato della sentenza del giudice ordinario integra il presupposto per l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione esclude l’uso delle cd. astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”.

    La penalità di mora deve essere valutata concretamente considerando le condizioni del debitore pubblico e il rischio di locupletazioni eccessive o di una sanzione sproporzionatamente afflittiva.

  • art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma operata dal d.lgs. 149/2022, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    Consente l’adeguamento del compenso professionale in presenza di posizioni processuali identiche; il TAR ne ha valorizzato l’analogia per giustificare la riduzione delle spese in una controversia seriale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a un’amministrazione un obbligo di facere o di pagamento, purché siano integrati gli ulteriori presupposti processuali previsti dalla legge.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, quando il titolo esecutivo comporta il pagamento di somme di denaro, l’azione esecutiva non può essere intrapresa prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione al comando contenuto nel giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, il quale agisce quale organo ausiliario del giudice e può adottare tutti gli atti, anche amministrativi, necessari all’integrale attuazione della pronuncia, sostituendosi all’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere esclusa quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, la complessità dell’attività amministrativa e l’entità dell’obbligazione, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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