Sentenza n. 1016/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 3205/2025, depositata e resa pubblica il 08.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7098/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 15.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero all'accredito di complessivi euro 2.000 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Palermo, notificata al Ministero, con la quale l'amministrazione era stata condannata ad accreditare euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi euro 2.000. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario deve operare tramite il Processo Amministrativo Telematico; il relativo incarico è obbligatorio e non rifiutabile e non dà luogo a compenso, essendo conferito a un dirigente dello stesso Ministero. Il TAR ha applicato, su richiesta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata, nel caso concreto, nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo deve decorrere inutilmente prima di poter procedere all'esecuzione forzata o all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le condanne derivanti dalla legge Pinto, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
La condanna alle spese segue la soccombenza nel giudizio amministrativo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio generale per la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere integralmente entro un termine determinato e, per l'eventuale ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta destinato a operare su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l'inadempimento di una condanna pecuniaria, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'ordine giudiziale fino all'effettivo pagamento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente o funzionario dell'amministrazione inadempiente costituisce un munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta appartiene alla stessa amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
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