Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37943/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Mantova (febbraio 2025) che aveva dichiarato la sussistenza della continuazione tra due sentenze penali del medesimo Tribunale e rideterminato la pena. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione all'art. 666, comma 2, c.p.p., sostenendo il divieto del ne bis in idem: a valle di una pronuncia irrevocabile della Corte d'appello di Brescia (ordinanza del 2 dicembre 2024, depositata il 9/12/2024) che aveva già dichiarato la continuazione tra i medesimi reati, il Tribunale di Mantova non poteva pronunciarsi sullo stesso incidente di esecuzione. Si rappresenta la sequenza temporale: sentenze di primo grado del Tribunale di Mantova (2022 e 2023) sui medesimi reati; sentenza definitiva della Corte di appello di Brescia (30/01/2024) e ordinanza della Corte d'appello (2/12/2024) che ha dichiarato la continuazione; nonostante ciò il Tribunale di Mantova, ignaro della pronuncia definitiva, ha emesso l'ordinanza impugnata. Il ricorrente lamentava inoltre che la memoria difensiva era stata erroneamente qualificata come ricorso per cassazione e chiedeva annullamento senza rinvio per incompetenza e violazione del ne bis in idem.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il principio del ne bis in idem opera, anche per le ordinanze del giudice dell'esecuzione, quando esista un provvedimento definitivo che esaurisce la medesima questione (continuazione tra reati): in presenza di un'ordinanza irrevocabile della Corte d'appello che aveva già dichiarato la continuazione, il Tribunale di Mantova era privo del potere di decidere sull'incidente di esecuzione e la pronuncia resa deve considerarsi tamquam non esset. L'annullamento è stato disposto senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma indicata come parametro di impugnazione: la Corte ha esaminato l'impugnazione per violazione delle norme sul procedimento davanti al giudice dell'esecuzione e ha ritenuto fondata la censura nella misura in cui la pronuncia è risultata incisa dall'esistenza di un precedente provvedimento definitivo che esauriva la medesima questione.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla competenza e alla modalità di impugnazione delle pronunce del giudice dell'esecuzione; la Corte ha valutato l'illegittimità dell'ordinanza impugnata alla luce dell'esistenza del provvedimento definitivo della Corte d'appello.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale relativa al reato fiscale contestato nelle sentenze di merito; nella decisione è richiamata per identificare l'oggetto materiale delle pronunce tra le quali è stata dichiarata la continuazione.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza dalla Corte per affermare che, nel conflitto tra provvedimenti inconciliabili, non può prevalere il provvedimento non definitivo; la Corte ha assunto questo principio a fondamento per escludere la validità della pronuncia del Tribunale anteriore alla decisione definitiva.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem può trovare applicazione analogica anche con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione quando sussiste un provvedimento definitivo che ha già deciso la stessa questione: il provvedimento definitivo preclude al giudice successivo di pronunciarsi sul medesimo incidente.
  • Se esiste un'ordinanza irrevocabile che ha deciso la continuazione tra reati, qualsiasi successivo provvedimento confliggente emesso da altro giudice deve ritenersi privo di efficacia e può essere annullato senza rinvio.
  • L'ignoranza, da parte del giudice, dell'esistenza di un precedente provvedimento definitivo non sopperisce alla mancanza di potere di decidere: la pronuncia resa è considerata come non avvenuta (tamquam non esset).
  • I difetti o l'inerzia del difensore (compresa la mancata tempestiva rappresentazione in udienza) non sanano la pronuncia contrastante con un precedente provvedimento definitivo: il rimedio è l'annullamento senza rinvio.
  • In situazioni analoghe il soggetto interessato deve verificare tempestivamente l'esistenza di provvedimenti definitivi su questioni di continuazione o altre questioni di esecuzione e, se necessario, farli valere con atti processuali immediati (memorie, richieste al giudice dell'esecuzione, segnalazione al pubblico ministero), impugnando poi le pronunce confliggenti chiedendone l'annullamento senza rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.